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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 414590 del 11 luglio 2011

"Deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 1 luglio 2011. Modifiche alle deliberazione di attuazione della legge urbanistica provinciale n. 1531 del 2010, 2023 e 2019 del 2010 nonché alla deliberazione n. 890 del 2006."

Trento,        11 luglio 2011

Prot. n.        S013/2011/ 414590 /18/PGM

Oggetto:      Deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 1 luglio 2011. Modifiche alle deliberazione di attuazione della legge urbanistica provinciale n. 1531 del 2010, 2023 e 2019 del 2010 nonché alla deliberazione n. 890 del 2006.

            Con la presente nota si comunica che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011 sono state approvate delle modifiche alle deliberazioni attuative della legge urbanistica provinciale indicate in oggetto.

            Tali deliberazioni fanno sintesi del lavoro svolto nei mesi scorsi per verificare gli effetti dell’entrata in vigore, nel mese di giugno 2010, delle disposizioni di attuazione degli incentivi per la diffusione dell’edilizia sostenibile ed il 1 ottobre 2010 delle disposizioni di piena attuazione della nuova legge urbanistica provinciale e del nuovo PUP.

            Nel periodo intercorso sino ad oggi sono state raccolte le principali osservazioni dei comuni e dei liberi professionisti sui problemi applicativi ed interpretativi principali riguardanti le nuove norme. Conseguentemente, mediante un primo tavolo di confronto effettuato con il Consorzio dei comuni ed alcuni professionisti che hanno collaborato alla stesura delle norme di attuazione, sono state predisposte le disposizioni di modifica e chiarimento contenute nella deliberazione n. 1427 citata, sentiti i rappresentanti delle categorie economiche e gli ordini professionali.

            Seguiranno alcune modifiche al regolamento di attuazione della legge urbanistica, nella stessa ottica seguita per l’adeguamento normativo effettuato con la citata deliberazione n. 1427, dopo l’acquisizione del parere della Commissione legislativa competente.

            Si precisa che le disposizioni recate dalla delibera in oggetto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, prevista per il giorno 12 luglio 2011 e quindi a decorrere dal giorno mercoledì 13 luglio 2011.

            Nei prossimi giorni saranno pubblicati nella pagina web del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio i testi coordinati delle delibere modificate con evidenziate in grassetto le modifiche. I testi aggiornati saranno reperibili inizialmente sotto la voce “Normativa urbanistica – legge urbanistica provinciale – altri provvedimenti attuativi” in corrispondenza dell’articolo di riferimento della legge; successivamente sarà aggiornato anche il testo del Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia.

            Nell’allegato alla presente comunicazione si forniscono alcune indicazioni di sintesi sui contenuti delle predette deliberazioni.

Distinti saluti

- Mauro Gilmozzi -

PGM


 

 

ALLEGATO

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 1 luglio 2011.

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

1. Modifiche alla deliberazione n. 1531 del 2010 - bonus volumetrici e riqualificazione architettonica (rottamazione)

  • si ribadisce che le disposizioni provinciali non richiedono alcun provvedimento attuativo, integrativo o di specificazione da parte dei comuni, essendo direttamente applicabili;
  • si precisa che rimangono ferme le attribuzione delle commissioni edilizie in merito alla valutazione della compatibilità degli interventi con il contesto in cui sono inseriti, secondo la prassi ordinaria;
  • il rispetto delle norme in materia di distanze”, deve intendersi riferito al rispetto delle distanze minime stabilite dalle disposizioni dei piani regolatori generali;
  • si precisa il concetto di “riqualificazione energetica complessiva” per non confonderlo con le categorie di intervento previste dalla legge (risanamento, ristrutturazione, ecc.) e si precisa la relativa modalità di calcolo;
  • si precisa la modalità di determinazione del volume residenziale per la riqualificazione architettonica prevista dall’articolo 15 della l.p. 4/2010;
  • la ricostruzione su lotto diverso deve riguardare, di norma, lotti contigui. In via eccezionale lo spostamento su lotti non contigui può formare oggetto di parere favorevole da parte del comune qualora assuma valore compensativo ai fini del perseguimento di rilevanti interessi di riqualificazione dell’area ove è localizzato l’edificio esistente;
  • vengono precisante meglio le norme transitorie applicabili alla concessioni edilizie già rilasciate prima dell’entrata in vigore della delibera attuativa dei bonus volumetrici;
  • si precisa che i bonus non sono applicabili agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
  • per gli edifici esistenti si precisa che lo scomputo può riguardare la parte eccedente il muro perimetrale;
  • per le costruzioni in legno, sono state riscritte le modalità di determinazione degli scomputi privilegiando il legno certificato;
  • sono precisati i riferimenti al regolamento per la certificazione energetica;
  • per il Comune di Trento sono state previste modalità di calcolo coerenti con le particolari modalità di calcolo degli indici previsti da tale comune , in seguito all’incontro con il Sindaco e Assessore comunale;
  • sono precisate le modalità di calcolo dei bonus in caso di piani attuativi o concessioni edilizie concernenti progetti unitari che interessano una pluralità di edifici.

2. Modifiche alla deliberazione n. 2023 del 2010 di attuazione della legge urbanistica

  • uniformato ad un anno il termine per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione dei comuni alle definizioni univoche dei parametri edilizi, come previsto per le distanze, tenuto conto del parere favorevole del Consiglio autonomie;
  • obbligo per i comuni di comunicare periodicamente al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio i dati concernenti i bonus volumetrici autorizzati;
  • si chiarisce che non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra rispettivi piani di spiccato superiore all’altezza massima ammessa dal piano regolatore generale;
  • possibilità di ridurre gli spazi di parcheggio esistenti per interventi che per la loro realizzazione richiedono l’utilizzazione, in tutto o in parte, dei predetti spazi, purché gli interventi siano finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti, rivestano comprovata rilevanza per la comunità locale e sia dimostrata, mediante una specifica relazione da allegare alla richiesta di titolo edilizio, l’impossibilità di realizzare gli interventi in assenza della riduzione degli spazi di parcheggio esistenti;
  • in caso di parcheggi all’aperto si applicano le disposizioni de parcheggi interrati con esclusione della dimensione minima della corsia in caso di parcamento a spina di pesce che è stabilita in m 5,00;
  • per l’abitazione nelle aree produttive da realizzare in edifici con più aziende è precisato che la delibera è immediatamente applicabile e prevale sui PRG nel caso di realizzazione di unità residenziali all’interno di edifici produttivi esistenti. Negli altri casi può essere ammessa solamente mediante espressa previsione del PRG da effettuarsi in sede di adeguamento ai regolamenti provinciali;
  • per gli interventi nelle aree sciabili, si precisa che la realizzazione di nuove strutture di ristorazione è subordinata all’adeguamento, ove occorra, dei PRG e non è direttamente applicabile;

3. Modifiche alla deliberazione n. 2019 del 2010

 

  • si precisa il termine per il rilascio della concessione asseverata (30 giorni dalla data di presentazione della domanda);
  • sono precisate le certificazioni per l’agibilità di edifici esistenti;
  • è completata la modulistica uniforme per tutti i comuni con la seguente:

-        comunicazione per manutenzione straordinaria;

-        comunicazione per pannelli solari e fotovoltaici;

-        certificazione sulla conformità delle opere al progetto autorizzato e certificato finale sulla regolare esecuzione delle opere;

-        domanda di provvedimento in sanatoria e domanda di concessione in sanatoria;

-        domanda per il rilascio del parere per la demolizione e ricostruzione in deroga e relativa documentazione.

4. Modifiche alla deliberazione n. 890 del 2006

 

            Viene introdotta la possibilità di effettuare nelle fasce di rispetto stradali anche interventi per il superamento delle barriere architettoniche, previo parere favorevole del soggetto gestore della strada.

 
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