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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 16424 di data 13 gennaio 2011

"Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (Legge finanziaria provinciale 2011). Disposizioni in materia di urbanistica."

Trento,      13 gennaio 2011

Prot. n.     S013 / 2011 / 16424 / 18 / PGM

Oggetto:    Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (Legge finanziaria provinciale 2011). Disposizioni in materia di urbanistica.

 

            Con la presente nota si segnalano nuove disposizioni in materia di urbanistica recentemente approvate nell’ambito della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (Legge finanziaria provinciale 2011), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione il 28 dicembre 2010, n. 52, supplemento 1, ed entrata in vigore il 29 dicembre 2010.

In particolare, l’articolo 65 della l.p. n. 27/2010 ha introdotto le seguenti modificazioni alla legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1:

-        all’articolo 8: mediante la sostituzione della lettera a) del comma 6, è stata prevista la possibilità di attribuire la presidenza della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC), oltre che al presidente della comunità, anche ad un assessore designato dal presidente medesimo. In tal caso all’assessore designato si applicano le incompatibilità previste ai sensi del comma 8 dell’articolo 8 medesimo (si richiama in proposito, la deliberazione della Giunta provinciale n. 400 del 2010, come modificata con deliberazione n. 1309 del 2010);

-        all’articolo 78, concernente il “Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio”: mediante l’introduzione dei commi 5 bis, 5 ter e 5 quater, è stata prevista, nell’ambito del predetto Fondo, la costituzione - con deliberazione della Giunta provinciale - di un fondo di rotazione destinato all’assegnazione ai comuni di somme per l’acquisizione e riqualificazione di immobili soggetti alla disciplina degli insediamenti storici. I criteri per la gestione del Fondo sono stabiliti con la predetta deliberazione della Giunta provinciale. Per accedere alle risorse del Fondo, i comuni devono approvare specifici programmi di intervento. Per l’eventuale acquisizione degli immobili mediante espropriazione il programma è approvato secondo le procedure previste per i comparti edificatori, di cui all’articolo 39, commi 4 e 5, della l.p. n. 1/2008, purché sia acquisito il consenso dei soggetti che rappresentino almeno il 50 per cento della proprietà del bene;

-        all’articolo 106: le modifiche al comma 3 sono dirette a semplificare le procedure edilizie per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici su edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale, di cui agli articoli 60 e 61 della l.p. n. 1/2008 - soggetti a DIA ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (Regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale) - consentendo l’inizio dei lavori a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della DIA, purché sia stato acquisito preventivamente il parere favorevole dei soggetti competenti di cui al richiamato articolo 32 del regolamento;

-        le modifiche all’articolo 115 hanno soppresso il riferimento alla città di Trento per l’adeguamento degli indici ISTAT riferiti al costo di costruzione, in quanto l’ISTAT non effettua più tale adeguamento con riguardo alle città capoluogo;

-        la sostituzione del comma 3 dell’articolo 117 è diretta a ripristinare il regime previgente stabilito dall’abrogata legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 in materia di esenzione dal contributo di concessione per la prima casa. Tale modifica è stata introdotta, su richiesta degli enti locali, in ragione dell’eccessiva complessità ed onerosità dell’applicazione dell’ICEF ai fini della verifica dei requisiti di reddito per beneficiare dell’esenzione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono fissati i criteri di applicazione del nuovo comma; in attesa di tale deliberazione continua ad applicarsi il comma 3 dell’articolo 111 della l.p. n. 22/1991;

-        con l’introduzione nell’articolo 148 del comma 6 duodecies, si chiarisce che in attesa della nomina delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC), spetta alle commissioni edilizie dei comuni ovvero, se il comune non ha istituito la commissione, alla struttura del comune competente in materia di edilizia, esprimere:

a)     i pareri sulla qualità architettonica dei piani attuativi e sugli interventi edilizi di particolare rilevanza, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c), della l.p. n. 1/2008;

b)     i pareri sui piani guida, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della l.p. n. 1/2008;

c)     i pareri ai fini dell’accertamento della conformità urbanistica delle opere di competenza dei comuni e delle comunità, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, della l.p. n. 1/2008;

d)     i pareri ai fini dell’applicazione delle sanzioni per il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari, di cui all’articolo 128, comma 3, lettera d), della l.p. n. 1/2008.

            Si segnala altresi la modifica apportata con l’articolo 69, comma 2, della l.p. 27/2010 all’articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 in materia di derivazioni a scopo idroelettrico. La modifica predetta, introducento il comma 3 bis nel richiamato articolo 1 bis 3, ha precisato che “Le condotte ed i canali afferenti le derivazioni a scopo idroelettrico di cui al comma 3 si considerano opere di infrastrutture ai sensi dell'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale); la loro localizzazione e posa in opera sono consentite senza necessità di specifica previsione degli strumenti urbanistici."

            Precisando che eventuali ulteriori informazioni e precisazioni potranno essere richieste al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, si porgono distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

PGM/

 
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