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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 356047 del 19 giugno 2012

"Deliberazione della Giunta provinciale n. 1206 dell'8 giugno 2012. Disposizioni di attuazione dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale in materia di standard di parcheggi, come modificato con l'articolo 64 della legge finanziaria provinciale 2012."

Trento,    19 giugno 2012

Prot. n.    S013 / 2012 /  356047  / 18 / PGM

Oggetto: Deliberazione della Giunta provinciale n. 1206 dell’8 giugno 2012. Disposizioni di attuazione dell’articolo 59 della legge urbanistica provinciale in materia di standard di parcheggi, come modificato con l’articolo 64 della legge finanziaria provinciale 2012.

 

L'articolo 64, comma 11, della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) ha introdotto delle significative modifiche alle norme provinciali in materia di standard urbanistici per parcheggi recate dalla legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, mediante l’inserimento nell'articolo 59, dopo il comma 1, di due nuovi commi.

In particolare, il comma 1 bis ha previsto che la dotazione di parcheggi per le infrastrutture, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale, per gli impianti di risalita e le piste da sci è disciplinata dal comma medesimo, che tiene luogo anche delle precedenti disposizioni attuative in materia di cui all’Allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, con l'obiettivo di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, di attuare il criterio della mobilità sostenibile e quello della limitazione del consumo di suolo, di privilegiare un razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti. La dotazione dei parcheggi in questione è determinata sulla base di uno specifico studio che considera la presenza di parcheggi pubblici idonei a soddisfare le esigenze di parcheggio, i sistemi di collegamento con i parcheggi e i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi. Il rilascio del titolo edilizio è preceduto dal parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, volto a verificare la coerenza dello studio con gli obiettivi della norma, ed è subordinato alla stipulazione di una convenzione con il comune, con la quale sono regolate le modalità di utilizzazione dei parcheggi pubblici, il riparto degli oneri per la loro gestione, i sistemi di collegamento con i parcheggi, i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi.

Il comma 1 ter ha precisato che per le infrastrutture, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale, nonché per gli impianti di risalita e le piste da sci esistenti alla data dell'entrata in vigore della l.p. n. 18 del 2011, è fatto salvo l'assetto delle disponibilità di parcheggi esistente. In presenza di atti a carattere convenzionale, non ancora completamente attuati, fra i soggetti interessati e i comuni relativi alle predette infrastrutture, strutture, opere ed impianti, i soggetti interessati possono presentare al comune lo studio previsto dal comma 1 bis, che è sottoposto al parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. I predetti atti a carattere convenzionale sono adeguati nel rispetto del parere della predetta struttura provinciale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1206 dell’8 giugno 2012 sono stati stabiliti gli indirizzi applicativi per le nuove disposizioni di legge che si illustrano sinteticamente di seguito. La deliberazione in questione è già esecutiva con il giorno lunedì 11 giugno 2012 e sarà pubblicata, per notizia, nel Bollettino ufficiale della Regione.

A fini di coordinamento con le modifiche apportate all’articolo 59 della l.p. n.1 del 2008, è stato sostituito l’articolo 10 dell’Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 2010. Il nuovo articolo specifica che le dotazioni minime di parcheggio per gli impianti di risalita, nel caso di nuovi impianti di arroccamento o di sostituzione di quelli esistenti, sono calcolate considerando una base minima di 100 posti auto in prossimità di ogni singolo impianto di arroccamento con accesso automobilistico. Qualora la stazione di partenza dell’impianto sia collocata in un’area sciabile di interesse locale la dotazione minima dei posti auto può essere ridotta del 50%. L’articolo in questione precisa altresì che le dotazioni di parcheggio per gli impianti sono riferite al fabbisogno di parcheggio complessivo del sistema impianti-piste, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse agli sport invernali ovvero considerate compatibili con lo svolgimento degli sport invernali di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, primo periodo, dell’Allegato 7 alla citata deliberazione n. 2023 del 2010.

            In merito allo studio richiesto per la determinazione dello standard di parcheggio, con l’articolo 10 citato è stato altresì precisato che lo studio non è richiesto per la realizzazione di nuove piste se, sulla base di una relazione tecnica, i soggetti interessati dichiarano che la nuova pista non comporta un aumento della portata oraria dell’impianto di arroccamento. Qualora gli impianti siano inseriti in un compendio edilizio unitario nel quale sono presenti o siano previste anche altre attività, pubbliche e private, lo studio considera anche le esigenze di parcheggio di queste ultime attività, anche in deroga alle specifiche modalità di calcolo previste per le diverse funzioni dalla Tabella B di questo Allegato. Per le giornate di massimo afflusso è stato previsto che lo studio può considerare nel conteggio dei posti auto anche spazi ricavati a titolo precario per far fronte alle sole giornate di massimo afflusso. Tali spazi possono riguardare anche in aree agricole purché l’utilizzo dell’area non comporti alcuna modifica dello stato dei luoghi, essendo escluso ogni intervento di sistemazione del suolo e della superficie del terreno, in modo che sia preservata la destinazione prativa delle aree.

Con la richiamata deliberazione n. 1206 del 2012 è stata conseguentemente modificata la Tabella B dell’Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 2010, come segue:

-         alla riga del punto 9 “Impianti di risalita” gli standar minimi indicati  nelle colonne relative sono sostituiti con le seguenti parole “Specifico studio di cui all’articolo 10 di questo Allegato.”;

-         dopo il punto 10, è aggiunto il seguente:

“11. Infrastrutture, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale – Specifico studio di cui all’articolo 59, comma 1 bis, della l.p. n. 1 del 2008”

            Con l’occasione, per risolvere dei problemi interpretativi in merito al titolo di possesso richiesto per la realizzazione dei parcheggi, è stato inoltre modificato l’articolo 5 dell’Allegato 3 citato con la soppressione, al comma 2, delle parole “con esclusione degli immobili con destinazione residenziale”. Questa modifica consente quindi ora ai comuni di considerare come titolo idoneo di possesso dei parcheggi, anche per la residenza, un diritto diverso dalla proprietà, quale, ad esempio, il diritto di superficie. Tale titolo dovrà tuttavia avere una durata adeguata rispetto alla funzione che devono assolvere gli standard di parcheggio.

            Per coordinare le nuove disposizioni in materia di standard per impianti e piste da sci e per semplificarne le procedure, sono stati precisati anche i procedimenti per l’autorizzazione degli interventi ammessi o comunque compatibili con le aree sciabili. A tal fine sono state apportate delle modificazioni all’articolo 2 dell’Allegato 7 alla deliberazione n. 2023 del 2010 intese ad attribuire alla commissione di coordinamento di cui alla legge provinciale sugli impianti a fune n. 7 del 1987 le competenze in materia di incrementi di ricettività in strutture esistenti in aree sciabili superiore al 20 per cento e gli interventi diretti a prevedere nuova ricettività nonché gli interventi concernenti le funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili di cui al comma 1 del citato articolo 2 dell’Allegato 7.

            In coerenza con le modificazioni proposte all’Allegato 7 della deliberazione n. 2023 del 2010, sono state modificate altresì le previsioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 914 del 6 maggio 2011 in materia di competenze della commissione di coordinamento di cui all’articolo 6 della citata l.p. n. 7 del 1987.

Distinti saluti

- Mauro Gilmozzi -

PGM

 
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