"Deliberazione della Giunta provinciale n. 2113 del 5 ottobre 2012. Individuazione dei casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti per il rilascio della concessione edilizia si intendono accolte ai sensi dell'articolo 102, comma 3, lettera a bis), della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010."
Trento, 23 ottobre 2012
Prot. n. S013 / 2012 /600578 / 18 / PGM
Oggetto: Deliberazione della Giunta provinciale n. 2113 del 5 ottobre 2012. Individuazione dei casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti per il rilascio della concessione edilizia si intendono accolte, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, lettera a bis), della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010.
Con l’articolo 5 della legge provinciale legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, concernente “Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino”, è stata introdotta la lettera a bis) nell’articolo 102, comma 3, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1. La nuova disposizione, nel quadro degli interventi normativi rivolti a semplificare e ridurre i termini per il rilascio della concessione edilizia, prevede l’individuazione dei casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti dall'articolo 101, della l.p. n. 1 del 2008 si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro rilascio, non è stato comunicato all'interessato o al comune il provvedimento; la nuova disposizione non si applica, comunque, ai provvedimenti concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2113 del 5 ottobre 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 16 ottobre 2012, sono stati conseguentemente individuati i predetti casi, di cui all’elenco allegato alla predetta deliberazione che si riporta di seguito, con riferimento alla documentazione richiesta ai fini del rilascio della concessione edilizia come individuata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, della l.p. n. 1 del 2008.
Nella presente tabella sono indicati altresì gli attuali termini di procedimento stabiliti con i seguenti provvedimenti:
- per il parere per la qualità architettonica delle CPC, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1919 dell’8 settembre 2011 (punto 5) e dalla deliberazione della Giunta provinciale n n. 2019 di data 3 settembre 2010, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, Allegato 1, comma 4;
- per le autorizzazioni del Comitato per gli interventi nelle aree agricole e per i visti di corrispondenza per gli alberghi e campeggi, dalla deliberazione n. 1602 del 27 luglio 2012.
Si evidenzia che i predetti termini del procedimento possono formare oggetto di modifica, essendo determinati con provvedimento amministrativo.
n. | Tipo provvedimento | Riferimento normativo | Termine procedimento attuale |
1 | Parere per la qualità architettonica delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità | l.p. 4 marzo 2008, n. 1 – art. 8, comma 2, lettera c) | 60 (se richiesto dal richiedente) 45 (se richiesto dal comune) |
2 | Autorizzazione del Comitato per gli interventi nelle aree agricole non soggette a tutela del paesaggio | l. p. 4 marzo 2008, n. 1 – art. 62, comma 9 | 90 |
3 | Visto di corrispondenza per gli interventi con destinazione alberghiera | l.p. 15 maggio 2002, n. 7 – art. 13 | 30 |
4 | Visto di corrispondenza per i campeggi | l.p. 13 dicembre 1990, n. 33 – art. 3 | 30 |
In coerenza con il principio dell’estensione del silenzio assenso anche alle pratiche edilizie, con la citata deliberazione n. 2113 è stata altresì modificata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010 disponendo che nell’Allegato 1, concernente “Precisazioni in materia di procedimento di rilascio della concessione edilizia, sulla sua sospensione nonché in materia di pubblicità della concessione edilizia”, il terzo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: “La richiesta degli atti di assenso di competenza comunale non sospende i termini previsti per il rilascio della concessione edilizia; resta ferma la sospensione dei termini in caso di atti di assenso di competenza comunale concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, della salute e della pubblica incolumità.”.
Distinti saluti
- Mauro Gilmozzi -
PGM