"Decreto del Presidente della Provincia n. 23-98/Leg. /Leg. di data 15 novembre 2012 recante “Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”."
Nota informativa
Trento, 21 novembre 2012
Prot. n. 663068 /S013/2012/ LFR
Oggetto: Decreto del Presidente della Provincia n. 23-98/Leg. /Leg. di data 15 novembre 2012 recante “Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”.
Si comunica che nel numero 47 del Bollettino ufficiale della Regione, di data 20 novembre 2012, verrà pubblicato il decreto del Presidente della Provincia n. 23-98./Leg. di data15 novembre 2012 recante: “Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio))”, che diventerà esecutivo il 5 dicembre 2012.
La modifica regolamentare introduce all’Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/leg, alla lettera A – Opere destinate ad attività turistico sportive, una nuova fattispecie per cui, ricorrendone i presupposti, è possibile attivare il procedimento di deroga urbanistica.
Segnatamente, viene aggiunto il numero 7) recante la fattispecie relativa ad “opere di riqualificazione di strutture ricettive esistenti, diverse da quelle di cui ai numeri precedenti, ricadenti in aree a parco naturale provinciale”.
La modifica regolamentare è dunque finalizzata a consentire il ricorso alla concessioni in deroga per opere di interesse pubblico o di opere pubbliche anche per interventi di riqualificazione di strutture ricettive esistenti - non qualificabili come esercizi alberghieri - ricadenti in aree a parco naturale provinciale, in considerazione della necessità di assicurare con una procedura semplificata, rispetto alla procedura ordinaria di variante al parco, l’esecuzione di progetti di particolare rilevanza finalizzati alla riqualificazione architettonica, energetica e strutturale di edifici a ciò destinati in zone particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.
Per “strutture ricettive esistenti” diverse da quelle di cui ai numeri precedenti, ricadenti in aree a parco naturale provinciale, debbono intendersi quelle non qualificabili come esercizi alberghieri, nè come rifugi alpini o escursionistici iscritti nell’elenco delle strutture alpinistiche previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 recante “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate”.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.
Il dirigente
-dott. Pier Giorgio Mattei-
LFR