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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 277606 del 14 maggio 2012

"Deliberazione della Giunta provinciale n. 621 del 23 marzo 2012. Attività di deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni ammesse nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale. Indirizzi applicativi."

Trento,        14 maggio 2012

Prot. n.        S013 / 2012 / 277606 / ASS / 18

Oggetto:      Deliberazione della Giunta provinciale n. 621 del 23 marzo 2012. Attività di deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria delle costruzioni ammesse nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale. Indirizzi applicativi.

 

            Con deliberazione della Giunta provinciale n. 621 del 23 marzo 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 14 del 3 aprile 2012, sono stati stabiliti specifici indirizzi applicativi in merito alla disciplina recata in materia di aree produttive del settore secondario di livello provinciale dall’articolo 33 dell’allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, con particolare riferimento alle attività qualificabili come deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria delle costruzioni.

            La predetta deliberazione ha precisato che fra le tali attività rientra sicuramente la cosiddetta “imprenditoria edile”, vale a dire il deposito, magazzinaggio e vendita dei materiali ed dei macchinari delle imprese edili dedicati alla fase industriale del processo costruttivo, quali, ad esempio, laterizi, lattoneria, carpenteria, armature metalliche, ponteggi, gru, betoniere e altri materiali e macchinari aventi funzione similare.

            Negli ultimi anni, tuttavia, le tecniche costruttive degli edifici hanno conosciuto un’importante evoluzione verso modalità che prevedono l’utilizzo sempre più esteso di strutture prefabbricate, di pannelli di materiali che assicurano più elevate prestazioni energetiche, anche per effetto delle politiche di incentivazioni in materia di risparmio energetico e sostenibilità ambientale promosse dalla Provincia sia con incentivi finanziari che mediante lo strumento dei “bonus” volumetrici.

            Tenuto conto del mutamento delle tecniche costruttive, la deliberazione in oggetto ha stabilito che possono rientrare fra le attività qualificabili come deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria delle costruzioni anche il deposito, magazzinaggio e vendita, anche all’ingrosso, di materiale idraulico, di riscaldamento, i sanitari e le rubinetterie, il materiale elettrico ed altro materiale di base in uso per la realizzazione degli impianti tecnologici degli edifici (elettrici, termici, di sollevamento, ecc.), nonché i prodotti di finitura delle costruzioni, quali colori, vernici, pannelli di rivestimento, pavimenti, piastrelle e simili – con esclusione dei prodotti di mero arredamento degli edifici (mobili, tendaggi, lampadari, ecc.) - considerata la stretta connessione di tali materiali ed attrezzature con l’attività dell’imprenditoria edile e tenuto conto delle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle costruzioni utilizzate per queste attività che risultano del tutto simili a quelle utilizzate per le attività produttive propriamente dette.

            Per quanto concerne, inoltre, la superficie massima da destinate ad attività di vendita al dettaglio, al netto delle superfici destinate a deposito e magazzinaggio dei prodotti, la Giunta provinciale ha stabilito che la stessa non debba superare quella massima stabilita per gli esercizi di vicinato, corrispondente a 150 metri quadrati, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge provinciale sul commercio 30 luglio 2010, n. 17.

            Si precisa che gli indirizzi forniti con la deliberazione n. 621 del 23 marzo 2012 devono intendersi applicabili anche alle corrispondenti disposizioni dei piani regolatori generali in materia di aree produttive. I predetti indirizzi potranno successivamente essere ripresi, a titolo ricognitivo, nella disciplina dei PRG concernente le aree produttive in occasione delle prossime varianti ai predetti piani.

Distinti saluti

L’ASSESSORE

- Mauro Gilmozzi -

PGM

 
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