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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare del Servizio Urbanistica prot. 149583 del 12 marzo 2012

"Decreto del Presidente della Provincia del 5 marzo 2012, n. 4-79/Leg, recante modifiche al regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale e altre precisazioni in materia urbanistica."

Trento,        12 marzo 2012

Prot. n.        S013 / 2012 /149583 / 18 /PGM

Oggetto:      Decreto del Presidente della Provincia del 5 marzo 2012, n. 4-79/Leg, recante modifiche al regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale e altre precisazioni in materia urbanistica.

            Si comunica che con decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 4-79/Leg. sono state apportate ulteriori modificazioni al regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale (decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg). Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del giorno 13 marzo 2012, n. 11; ne consegue che il nuovo regolamento entrerà in vigore il giorno mercoledì 28 marzo 2012.

            Si riassumono di seguito i contenuti del nuovo regolamento.

            L’articolo 1, con l’introduzione dell’articolo 6 bis nel regolamento di attuazione della legge urbanistica, ha la funzione di chiarire che le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 5 bis, della legge urbanistica provinciale, finalizzate a semplificare ed accelerare le procedure di approvazione dei PRG mediante l’individuazione dei casi che non richiedono il secondo deposito del piano in seguito alle modifiche apportate al piano adottato, si applicano anche con riferimento alle corrispondenti disposizioni transitorie di approvazione dei piani regolatori generali di cui all’articolo 148, comma 5, lettera d), della legge urbanistica provinciale.

            L’articolo 2, mediante l’integrazione dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione della legge urbanistica, dispone che in caso di piani attuativi che prevedano la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione plani-altimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti. Si richiama che è solo sulla base di dette motivazioni che è possibile l’adozione di un diverso piano di spiccato quale quota di imposta degli edifici. Si precisa che le medesime condizioni devono essere osservate in caso di rilascio di concessioni edilizie che prevedano la modifica della quota della superficie del terreno naturale, al fine di limitare a casi adeguatamente motivati le modificazioni sostanziali del profilo naturale che possono dar luogo ad una alterazione della morfologia del terreno incompatibile con l’assetto dei luoghi. In quest’ottica va interpretato l’articolo 2, comma 1, lettera) f) dell’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010. Si precisa che, in ogni caso, i comuni hanno la facoltà di precisare, con il regolamento edilizio, condizioni, criteri e modalità per l’eventuale modifica della quota naturale del terreno.

            L’articolo 3 reca una modifica al regolamento di attuazione della legge urbanistica con funzione di coordinamento con la modifica apportata - con l’articolo 64 della l.p. n. 18 del 2011 - all’articolo 112, comma 4, della legge urbanistica provinciale. Tale modifica ha previsto che il parere della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC) previsto nell’ambito del procedimento di deroga urbanistica si configura anche come atto istruttorio e consultivo per la decisione della Giunta provinciale. Ne consegue che deve essere soppressa la previsione del parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica prevista dal regolamento con analoga funzione.

            L’articolo 4, in relazione a quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 43 del regolamento di attuazione della legge urbanistica, che prevede il vincolo di destinazione delle opere autorizzate in deroga, precisa che il mutamento della destinazione predetta è ammesso mediante una procedura di autorizzazione preventiva analoga a quella prevista per il rilascio della deroga. Il mutamento della destinazione d'uso in violazione dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui al titolo VI della legge urbanistica. Sono fatti salvi i casi in cui l’intervento è divenuto conforme alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale.

            L’articolo 5 integra l’elenco delle opere di interesse pubblico che possono beneficiare delle procedure di deroga alle norme degli strumenti di pianificazione territoriale degli enti locali, di cui all’Allegato A al regolamento, con i seguenti interventi:

-        nella lettera B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale, al numero 3), concernente gli istituti di credito ordinario, sono aggiunti i consorzi fidi;

-        opere per l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso aventi rilevanza nella realtà economica locale, con esclusione degli interventi che possono interessare aree produttive del settore secondario di interesse provinciale. I predetti interventi possono prevedere anche l’esercizio complementare del commercio al dettaglio, sempreché siano rispettati i limiti delle medie strutture di vendita, sia trattata esclusivamente la vendita dei prodotti indicati nell’articolo 10, comma 7, della legge provinciale sul commercio (autoveicoli, motoveicoli, macchinari per l'agricoltura e relativi accessori, mobili per la casa e per l'ufficio, materiale per le imprese di costruzione, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento, prodotti e articoli tecnici per l'agricoltura, legnami) e permanga la prevalenza dell’attività di commercio all’ingrosso;

-        opere da realizzare da parte di soggetti che svolgono funzioni di interesse pubblico sulla base di convenzioni con la Provincia previste da norme provinciali.

            Rimangono ferme le condizioni generali per il rilascio della deroga urbanistica, quale esercizio di un potere eccezionale, ai sensi di quanto stabilito dal Capo XI del regolamento.

* * * * * * * *

            Con l’occasione, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni su altre disposizioni in materia di urbanistica.

1. Disciplina regolamentare in materia di approvazione dei piani dei parchi naturali provinciali.

            Il regolamento di attuazione della legge provinciale n. 11 del 2007, approvato con decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., all’articolo 39, comma 6, stabilisce che “ Ferma restando l'applicazione della procedura di approvazione del piano del parco stabilita da questo regolamento, ai sensi dell'articolo 148, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2008, fino alla data di approvazione del primo piano di comunità i nuovi piani del parco, nella parte in cui tengono luogo del piano regolatore generale, possono avere, rispetto alla corrispondente disciplina del piano precedente, i contenuti di variante e non di revisione complessiva.”

            Essendo sorti dei dubbi interpretativi sulla portata della norma citata, si precisa che tale disposizione si limita a riprendere il principio contenuto nell’articolo 148, comma 4, della legge urbanistica provinciale che disciplina, in via transitoria, le procedure di approvazione delle varianti ai piani regolatori generali in attesa dell’approvazione dei piani territoriali delle comunità, escludendo in tale periodo transitorio la possibilità di approvare revisioni complessive ai piani regolatori vigenti. Per quanto riguarda i piani dei parchi, tale limitazione riguarda, per espressa previsione della norma richiamata, solo le previsioni del piano del parco che hanno i contenuti tipici del piano regolatore; ne consegue che è possibile procedere alla revisione generale dei piani dei parchi per tutti gli aspetti che riguardano più propriamente la tutela e valorizzazione delle aree protette destinate a parco naturale, con il solo limite di quelle previsioni aventi i contenuti urbanistici tipici dei piani regolatori comunali che potranno, invece, avere solo il contenuto di mere varianti delle previsioni vigenti e non di revisione complessiva. In caso di revisione dei piani dei parchi tale distinzione dovrà essere esplicitata nei provvedimenti di adozione e successiva approvazione del piano del parco.

2. Precisazioni in materia di distanze nelle aree produttive

               Alcuni comuni hanno chiesto chiarimenti in merito all’applicazione delle norme sulle distanze fra edifici da applicare nelle aree produttive previste dall’articolo 4 dell’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010. In particolare, l’articolo citato dispone che tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio e che, nel caso di unità abitative all’interno delle aree produttive, si applica l’articolo 5, comma 1, lettera a), che prevede, invece, nelle altre aree, una distanza minima di 10 metri. Occorre precisare che quest’ultima previsione è riferita alle unità abitative di edifici esistenti con destinazione residenziale nelle aree produttive strutturalmente distinti ed autonomi rispetto agli edifici con destinazione produttiva. Nel caso in cui, invece, le unità immobiliari siano invece presenti o realizzate all’interno degli edifici utilizzati dalle imprese produttive, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP, si applicano le distanze previste per gli edifici produttivi, considerato che la citata disposizione del PUP richiede che comunque il volume destinato all’attività produttiva deve essere prevalente rispetto a quello destinato a residenza.

3. Trasmissione corrispondenza ai comuni e comunità mediante PEC

            Con l’occasione di informano le amministrazioni comunali e le comunità che, a decorrere dalla data della presente circolare, tutte le comunicazioni ai comuni e alle comunità saranno inviate dallo scrivente Servizio unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al fine di ridurre le spese di spedizione ed i tempi di ricevimento della posta, considerato che da tempo la PEC è obbligatoria e che tutte le amministrazioni locali ne sono dotate. Si raccomanda quindi di fornire alle strutture organizzative di codeste amministrazioni adeguata informazione in merito, in modo tale che sia assicurato la verifica costante della posta elettronica certificata in arrivo.

            In via transitoria, questa circolare è inviata anche per posta ordinaria. Si sottolinea che tutte le successive comunicazioni, anche ai singoli comuni e comunità, saranno invece inviate solo mediante PEC.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

- dott. Pier Giorgio Mattei -

PGM

 
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