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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 119688 del 28 febbraio 2012

"Nomina delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità. Ulteriori indicazioni operative."

Trento,        28 febbraio 2012

Prot. n.        S013 / 2012 /  119668  / 18 / PGM

Oggetto:      Nomina delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità. Ulteriori indicazioni operative.

Dando seguito alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1919 dell’8 settembre 2011, con la quale sono stati forniti indirizzi e direttive a carattere tecnico, operativo e organizzativo per la costituzione delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC), nonché alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1920 assunta nella

medesima seduta dell’8 settembre 2011, con la quale sono stati designati gli esperti in rappresentanza della Provincia nelle predette Commissioni, con la presente circolare si forniscono ulteriori precisazioni utili per lo svolgimento delle attività delle Commissioni, formulate sulla base anche di un confronto con le Comunità.

Con l’occasione si informa che nei mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012 lo scrivente Assessorato ha promosso l’organizzazione – mediante la Scuola per il governo del territorio e il paesaggio (STEP) – di tre incontri formativi, della durata di 4 ore ciascuno, denominati “Il ruolo delle Commissioni per la pianificazione territoriale ed il paesaggio (CPC) nel nuovo contesto istituzionale” rivolto a tutti i componenti delle Commissioni. Il fine di tale percorso è stato quello di tracciare il quadro nel quale le Commissioni sono chiamate ad operare, evidenziando competenze e modalità di funzionamento delle stesse. Ulteriori azioni formative saranno organizzate nel corso dell’anno 2012.

Si invitano infine, le Comunità di valle a dare adeguata informazione alla cittadinanza circa l’attivazione delle nuove commissioni.

Distinti saluti

- Mauro Gilmozzi -

All.ti: c.s.

 

ALLEGATO

Si precisa che la presente circolare intende costituire un utile strumento per un corretto avvio dell’attività delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC). Per altri aspetti interpretativi puntuali si rinvia alla prossima pubblicazione nella pagina web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di specifiche FAQ. Le richieste di ulteriori chiarimenti sul funzionamento delle CPC dovranno essere rivolte per e-mail al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (serv.urbanistica@provincia.tn.it), con l’indicazione del seguente oggetto: “FUNZIONAMENTO CPC”.

  1. Funzionamento delle CPC

            Per quanto concerne le modalità di funzionamento delle CPC, si precisa che l’articolo 8, comma 6, della legge urbanistica prevede che le funzioni di presidente della commissione sono svolte dal presidente della comunità o dall’assessore da lui designato. L’articolo citato nulla dispone in merito allo svolgimento delle funzioni di vice presidente in caso di assenza od impedimento del presidente della CPC. Ne consegue che, in assenza di disposizioni specifiche, la commissione è chiamata ad individuare quale componente svolge le funzioni di vicepresidente, fermo restando che lo stesso deve comunque essere individuato fra i membri della CPC e non fra soggetti esterni ad essa. Qualora il presidente della comunità svolga anche le funzioni di presidente della CPC non potrà, quindi, attribuire le funzioni di sostituto nemmeno all’assessore competente in materia di urbanistica della comunità, non essendo previsto dalla legge un membro supplente del presidente.

     Per la validità delle sedute, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui si intenda superare il voto negativo dell’esperto della Provincia. In quest’ultimo caso è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti, oltre all’esperto della Provincia, considerato che l’articolo 8, comma 7, della legge urbanistica provinciale prevede che in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica possono essere rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

  1. Competenze delle CPC

            Si richiamano di seguito le competenze attribuite alle CPC, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come da ultimo modificata dall’articolo 64 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012).

2.1. Competenze in materia di tutela del paesaggio

            In seguito alla loro nomina, le CPC assumono immediatamente le seguenti competenze in materia di tutela del paesaggio mediante rilascio delle relative autorizzazioni o pareri, ai sensi dell’articolo 68 della l.p. n. 1 del 2008:

a)          interventi attualmente attribuiti alla competenza delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, comprese le autorizzazioni in sanatoria nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 133 della legge urbanistica provinciale. Si ricorda che in caso di accertamento da parte della CPC di contrasto delle opere abusive con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali, l’ordine di demolizione spetta alle strutture competenti della comunità;

b)         strade forestali e comunali, le quali non sono più attribuite alla CUP, che rimane competente solamente per quelle statali e provinciali (articolo 68, comma 1, lettera a);

c)          interventi all’interno dei parchi provinciali e del Parco nazionale dello Stelvio;

d)         interventi che interessano i beni ambientali inclusi in appositi elenchi riportati nel PUP ed eventualmente aggiornati ed integrati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 69 della l.p. n. 1 del 2008;

e)          i pannelli solari e fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Capo VIII del regolamento di attuazione della legge urbanistica (d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg);

f)           nuove linee elettriche o sostituzione di quelle esistenti di potenza inferiore ai 30.000 volt (quelle superiori a 30.000 volt sono di competenza della nuova CUP, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, lettera a) della l.p. n. 1 del 2008);

            Per quanto concerne le autorizzazioni e pareri rilasciati per gli interventi ricadenti nei parchi provinciali e nel Parco nazionale dello Stelvio, si precisa che le autorizzazioni ed i pareri della CPC sono rilasciati previa acquisizione del parere dell’organo competente dell’Ente parco, il quale si esprime sulla compatibilità dell’intervento con il piano del parco. Resta conseguentemente ferma la competenza esclusiva della CPC per gli aspetti paesaggistici e architettonici. Nel caso del Parco nazionale dello Stelvio, il parere è rilasciato dal comitato di gestione per il territorio trentino del Parco, che si esprime in merito alla compatibilità degli interventi con le finalità del Parco. Qualora l’organo competente dell’Ente parco si dovesse esprimere negativamente sull’intervento per contrasto con il piano del parco, in mancanza della conformità urbanistica la CPC dovrà procedere alla restituzione della pratica, allegando il parere negativo del parco.

            Si precisa che sono esclusi dalle competenze delle CPC gli interventi attribuiti alla competenza di altri organi; in particolare, secondo quanto stabilito dalla l.p. n. 1 del 2008, sono esclusi, ai sensi dell’articolo 73, gli interventi di competenza della CUP indicati dall’articolo 68, comma 1, lettera a), interventi di competenza della Provincia relativamente ad opere dello Stato, della Regione e della Provincia, ai sensi dell’articolo 71, le opere soggette a VIA, ivi compresa la procedura di screening, nonché le seguenti autorizzazioni attribuite ai comuni ai sensi dell’articolo 74, comma 1 bis, della legge urbanistica, come introdotto con l’articolo 64, comma 14, della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012), purché non si configurino come interventi che non richiedono l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 68, comma 2, della legge urbanistica provinciale:

a)   recinzioni;

b)  muri di sostegno e di contenimento fino a 150 centimetri di altezza;

c)   pavimentazioni stradali.

            Per gli interventi di cui sopra attributi alla competenza del sindaco, le pratiche già in carico alla CPC non evase entro la data di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2011 (29 dicembre 2011) devono essere trasmesse per competenza ai comuni interessati per l’adozione dei relativi provvedimenti da parte del sindaco.

            La competenza in materia di posa di cartelli o di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, prevista dall’articolo 68, comma 1, lettera d), della legge urbanistica, potrà essere esercitata solo in seguito all’emanazione dei relativi criteri con regolamento, in attesa del quale la competenza rimane attribuita alla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale ovvero, in seguito alla sua costituzione, alla nuova CUP.

            Si rimarca che l’articolo 70, comma 4, della legge urbanistica provinciale prevede che “Nel rilasciare l'autorizzazione l'organo competente può apporvi clausole per prescrivere l'adozione di misure particolari di tutela anche sulla base, se ritenuto opportuno, di appositi elaborati progettuali integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già presentati, redatti a cura del richiedente”.

            Per quanto concerne il termine per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche o pareri preventivi in materia, si evidenzia che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1919 dell’8 settembre 2011 ha stabilito tale termine in 60 giorni dalla richiesta. Nel caso di interventi ricadenti nei parchi, il parere dell’Ente Parco è rilasciato nel termine di 30 giorni, consentendo alla CPC di osservare il termine prescritto di 60 giorni. Per quanto concerne i pareri in materia di edilizia nell’ambito del procedimento di richiesta del titolo edilizio, si rinvia a quanto precisato in merito nel successivo punto 1.2.

            Qualora l’autorizzazione paesaggistica venga richiesta dal comune nell’ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia, il termine per accordare la concessione è sospeso fino all’acquisizione dell’autorizzazione della CPC, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, della legge urbanistica provinciale.

     Per quanto concerne i criteri ed indirizzi generali di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, si annota che, ai sensi dell’articolo 148, comma 7, della legge urbanistica provinciale, fino all'approvazione del piano territoriale della comunità l'esercizio delle funzioni di tutela del paesaggio è svolto in conformità con la Carta del paesaggio del PUP e con le relative linee guida, nonché, in quanto compatibili, con i criteri per la tutela del paesaggio contenuti nella Relazione illustrativa del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.   I predetti criteri ed indirizzi sono reperibili sul sito del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio seguendo il percorso:

www.provincia.tn.it/pianificazione - normativa previgente (testi ed elaborati) – Variante al PUP 2000 – Normativa, documenti e circolari – Variante al PUP 87 |Appendice B|.

     In seguito all’approvazione dei piani territoriali delle comunità, il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è effettuato nel rispetto della Carta delle tutele paesistiche, della carta del paesaggio e delle relative linee guida del Piano urbanistico provinciale, approfondite e integrate dai piani territoriali delle comunità e dai piani regolatori generali con riferimento al relativo territorio, ai sensi degli articoli 21 e 29 della legge urbanistica provinciale, nonché della carta di regola del territorio prevista dall'articolo 21, comma 3, lettera c), della legge medesima.

2.2. Competenze in materia di edilizia

            Con la sua costituzione la CPC assume altresì le seguenti competenze in materia di edilizia, in luogo delle commissioni edilizie dei comuni in cui ricadono gli interventi:

a)     fermo restando quanto previsto alla successiva lettera b), esprime pareri sui regolamenti edilizi e sui piani attuativi, se tali piani non riguardano aree soggette a tutela del paesaggio, ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettere a) e c), della legge urbanistica provinciale;

b)     esprime pareri sui piani guida, limitatamente a quelli concernenti le aree produttive di livello provinciale di progetto, di cui all’articolo 33, comma 8, delle norme di attuazione del PUP, ai sensi dell’art. 43, comma 1, della legge urbanistica provinciale;

c)     formula pareri per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici su edifici dei centri storici o del patrimonio edilizio tradizionale, se non ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento di attuazione della legge urbanistica. Tali pareri devono essere richiesti dall’interessato prima della presentazione della denuncia di inizio attività - DIA;

d)     esprime parere sull’incompatibilità con la destinazione di zona per il cambio di destinazione d’uso abusivo delle unità immobiliari, con o senza opere, ai sensi dell’articolo 128, comma 3, lettera d), della legge urbanistica.

     Per quanto concerne i pareri in materia di edilizia, si ricorda che a tenore dell’articolo 8, comma 3, della legge urbanistica provinciale dispone che “I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 2, lettera c), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio e dalle sue linee guida. Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC, ai sensi del comma 2, lettera c), si prescinde dal parere della commissione edilizia.”.

Tale disposizione vuole evitare la duplicazione di pareri per la stessa funzione consultiva e sottolinea che la funzione del parere della CPC riguarda una valutazione sulla qualità architettonica degli interventi e delle previsioni degli strumenti attuativi del PRG e non la conformità urbanistica, che rimane di piena competenza comunale. Si precisa, pertanto, che la verifica in merito alla sussistenza della conformità dovrà essere svolto dagli uffici tecnici comunali prima dell’invio della richiesta di parere alla CPC, alla quale dovrà essere allegata una relazione di inquadramento urbanistico dell’intervento rispetto alle previsioni del PRG.

            Si sottolinea che, secondo i principi generali in materia, i pareri rilasciati dalla CPC sono tipici atti amministrativi consultivi, obbligatori ma non vincolanti: ne consegue che gli organi competenti ad adottare il provvedimento finale di loro competenza possono discostarsene sulla base di una adeguata motivazione.

            Si precisa altresì che i predetti pareri possono formulare misure prescrittive, in analogia a quanto previsto espressamente per le autorizzazioni paesaggistiche dall’articolo 70, comma 4, della legge urbanistica provinciale, fermo restando quanto previsto nel capoverso precedente.

     I pareri concernenti i piani attuativi sono richiesti alla CPC dal comune competente nell’ambito del procedimento di approvazione del piano, in analogia a quanto già previsto in precedenza per l’acquisizione dei pareri delle commissioni edilizie.

     Per quanto concerne il rilascio dei pareri sulla qualità architettonica, si osserva che la legge urbanistica provinciale tende ad assimilare tale parere, sotto il profilo procedurale, all’autorizzazione paesaggistica. In materia di interventi soggetti a concessione l’articolo 101, comma 4, della legge urbanistica provinciale, dispone che “Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo III o al parere per la qualità architettonica previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c), il comune richiede direttamente tali atti all'organo competente qualora non siano stati già presentati dall'interessato; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento rimangono sospesi fino al ricevimento dell'atto da parte del comune.”.

     Ne consegue che, per gli interventi soggetti a concessione edilizia, il parere della CPC sulla qualità architettonica è richiesto, di norma, dall’interessato prima della presentazione della domanda di concessione al comune, ferma restando l’applicazione del citato comma 4 dell’articolo 101 della legge urbanistica provinciale in caso di mancata acquisizione preventiva del parere.

     Nel caso di interventi soggetti a DIA, l’articolo 105, comma 2, della legge urbanistica provinciale dispone espressamente che il parere della CPC sulla qualità architettonica deve essere richiesto dal richiedente prima della presentazione della DIA. Se il comune accerta la mancata presentazione del parere, ove richiesto, si applica l’articolo 106, comma 5, della legge urbanistica provinciale.

            L’esercizio delle seguenti ulteriori competenze delle CPC in materia edilizia è subordinato all’approvazione dei relativi provvedimenti di indirizzo richiesti dalla legge urbanistica:

a)     pareri sulla qualità architettonica degli interventi di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, da individuarsi da parte del Piano territoriale della comunità - PTC, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 2 del regolamento di attuazione della legge urbanistica; l’articolo 148, comma 6 octies, della legge urbanistica prevede che, in attesa dell’individuazione puntuale degli interventi da parte del PTC, all’individuazione di tali interventi provvede in via transitoria la Giunta provinciale. Nelle more dell’approvazione di tale deliberazione, resta ferma la competenza in materia delle commissioni edilizie;

b)     pareri nell’ambito delle procedure di deroga urbanistica (ai sensi dell’art. 148, comma 6 nonies, della legge urbanistica provinciale), limitatamente agli interventi edilizi di particolare rilevanza individuati ai sensi della precedente lettera a). Si evidenzia che in seguito alla individuazione dei predetti interventi edilizi di particolare rilevanza cesserà di conseguenza l’applicazione dell’articolo 148, comma 6 nonies, della legge urbanistica. Tale disposizione transitoria attribuisce infatti al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio il rilascio del parere preventivo nell’ambito della procedura di deroga per gli interventi in contrasto con la disciplina degli insediamenti storici, con la destinazione di zona e per gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia da destinare ad esercizi alberghieri (Allegato A, lettera A – Opere destinate ad attività turistico sportive, numero 2), del regolamento di attuazione della legge urbanistica). Cesserà altresì la competenza delle commissioni edilizie per gli altri interventi di particolare rilevanza diversi da quelli attualmente attribuiti al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi della lettera b) del medesimo comma 6 nonies dell’articolo 148. Resta ferma la speciale disciplina relativa all’esercizio dei poteri di deroga riguardante i piani dei parchi di cui all’articolo 37, comma 3 bis, della legge urbanistica provinciale;

c)     altri pareri in sostituzione delle commissioni edilizie, se il comune non intende costituire la commissione, ovvero per ulteriori interventi, oltre a quelli già attribuiti dalla legge o regolamento alle CPC, individuati dal regolamento edilizio.

            Per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri in materia di edilizia, si distinguono i seguenti casi:

a)     pareri per piani attuativi e piani guida, pareri obbligatori per pannelli solari e fotovoltaici, pareri per deroghe urbanistiche e compatibilità dei cambi destinazione abusivi: 60 giorni dalla richiesta (deliberazione della Giunta provinciale n. 1919 dell’8 settembre 2011 – punto 5.);

b)     pareri sulla qualità architettonica degli interventi edilizi rilevanti e altri pareri in sostituzione delle commissioni edilizie: 60 giorni (deliberazione della Giunta provinciale n. 1919 dell’8 settembre 2011 – punto 5); in caso di pareri obbligatori per gli interventi edilizi rilevanti, il termine per il rilascio della concessione edilizia è sospeso (articolo 101, comma 4, della legge urbanistica).

2.3. Competenze in materia di pianificazione urbanistica

              La legge urbanistica provinciale attribuisce alle CPC anche competenze in materia di pianificazione urbanistica. In particolare, l’articolo 31 della legge urbanistica prevede che spetta alla CPC la valutazione di coerenza del piano regolatore generale e sue varianti al piano territoriale della comunità, in luogo dell’attuale verifica effettuata in via transitoria dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, lettera a). In attesa dell’approvazione del PTC, il comma 6 octies del medesimo articolo 148 prevede che la CPC si esprima in merito alla coerenza delle varianti ai PRG con il documento preliminare formato in esito al tavolo di confronto e consultazione previsto dall’articolo 22, comma 2, della legge urbanistica. In seguito alla stipula dell'accordo quadro di programma previsto dal citato articolo 22, la valutazione di coerenza è effettuata rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione del PTC. Il parere è richiesto dal comune contestualmente alla richiesta di valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ed è rilasciato nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dall’art. 148, comma 6 octies, lett. c) della legge urbanistica; copia del parere è trasmessa alla Provincia.

Il comma 5 dell’articolo 25 bis della legge urbanistica dispone inoltre che, se nel territorio della comunità sono stati approvati esclusivamente piani stralcio del piano territoriale, al di fuori degli ambiti tematici considerati dai medesimi piani stralcio i comuni possono solamente adottare varianti ai piani regolatori generali secondo quanto stabilito dall'articolo 148. In tal caso il comune acquisisce e trasmette alla Provincia anche il parere della CPC, in seguito alla sua costituzione.

A regime, in seguito all’approvazione del PTC completo di tutti i suoi elementi previsti dall’articolo 21 della legge urbanistica provinciale, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge urbanistica provinciale. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo dispone che il parere della CPC per la valutazione di coerenza del PRG al piano territoriale della comunità è espresso entro novanta giorni dalla richiesta.

  1. Modulistica

 

Per quanto concerne la modulistica da utilizzare per la predisposizione dei provvedimenti ed atti di competenza della CPC, a titolo di ausilio e per garantire la necessaria uniformità di comportamento fra le diverse commissioni, anche in coerenza con la modulistica unica approvata da parte della Giunta provinciale per tutti i comuni in materia di edilizia, nella pagina web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio sono stati pubblicati dei fac-simili di modelli.

  1. Ricorsi amministrativi e poteri di annullamento della Giunta provinciale

     Per quanto concerne la possibilità di presentare ricorso avverso le autorizzazioni delle CPC, si evidenzia che l’articolo 76, comma 2, della legge urbanistica provinciale prevede che avverso i provvedimenti delle CPC gli interessati possono proporre ricorso all'organo esecutivo della comunità, e quindi alla giunta della comunità medesima. Nel caso del Comune di Rovereto, nonché del Comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, il ricorso è proposto alle rispettive giunte comunali.

Si precisa che il ricorso può riguardare solo le autorizzazioni paesaggistiche non i pareri; questi ultimi, infatti, come già precisato, hanno mero carattere consultivo e quindi non costituiscono provvedimenti finali. Avverso il provvedimento finale del comune adottato in seguito al rilascio del parere della CPC potranno essere presentati i ricorsi giurisdizionali previsti dalle norme vigenti.

            Ai sensi del comma 3 del citato articolo 76, i ricorsi devono essere proposti entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei relativi provvedimenti e decisi entro novanta giorni. Si evidenzia che la giunta della comunità si esprime in via definitiva previa acquisizione del parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. Il predetto parere non ha natura vincolante; ne consegue che gli organi competenti ad adottare il provvedimento finale possono discostarsene sulla base di una adeguata motivazione.

Considerato che entro il termine di novanta giorni deve essere acquisito il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, gli uffici competenti della comunità, ad avvenuto ricevimento del ricorso, dovranno tempestivamente inviare una copia della documentazione, anche su supporto magnetico, al Servizio provinciale, che si esprimerà entro il termine di sessanta giorni, al fine di consentire alla giunta della comunità di esprimersi in via definitiva entro il termine di novanta giorni.

La Giunta provinciale può annullare motivatamente le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla CUP e dalle CPC entro sessanta giorni dal rilascio. A tal fine le CPC trasmettono copia delle autorizzazioni rilasciate alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio. Per razionalizzare l’attività di verifica, le commissioni trasmettono al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in formato pdf tramite posta elettronica, l’ordine del giorno con l’oggetto delle autorizzazioni rilasciate in ciascuna seduta e copia delle autorizzazioni rilasciate con il voto dei due terzi dei componenti con il voto negativo dell’esperto designato dalla Provincia.

I poteri di annullamento della Giunta provinciale possono essere esercitati anche relativamente ai provvedimenti di decisione dei ricorsi da parte dell’organo esecutivo della comunità. A tal fine l’organo esecutivo della comunità trasmette copia dei provvedimenti alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio.

5.     Incompatibilità dei componenti delle CPC

            La deliberazione della Giunta provinciale n. 400 del 26 febbraio 2010, al punto 6 del relativo allegato, ha individuato le ipotesi di incompatibilità con l'incarico di esperto e i casi di decadenza dall'incarico. In particolare la predetta deliberazione ha previsto che l’incarico di componente delle CPC è incompatibile con la partecipazione alla Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio e alle commissioni edilizie di comuni rientranti nel territorio della comunità a qualsiasi titolo. I componenti della CPC non possono far parte di commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio di altre comunità, fatta eccezione per i componenti designati dalla Provincia. Ne consegue che i componenti delle CPC possono far parte di una sola commissione, con la sola eccezione del caso in cui la Giunta provinciale ritenga opportuno designare, in rappresentanza della Provincia, lo stesso esperto in più di una commissione.

            Gli esperti delle CPC non possono assumere, anche per il tramite di studi associati, incarichi di redazione di strumenti di pianificazione territoriale e di progettazione di opere private nell’ambito del territorio della comunità. Per questa ipotesi di incompatibilità si applicano le indicazioni e direttive emanate in materia di incompatibilità dei componenti delle commissioni edilizie con nota di questo Assessorato di data 6 luglio 2010, prot. n. 5669/10-13-I-PGM, pubblicata nella pagina web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio nella voce “normativa urbanistica – circolari generali”.

            Con la richiamata nota del 6 luglio 2010 è stato precisato che, nel caso di studi associati e altre forme associative, l’incompatibilità non sussiste per i componenti della commissione edilizia nonché per i componenti della CPC qualora i loro collaboratori e/o associati svolgano attività diverse e autonome rispetto a quella di progettazione, aventi carattere complementare e di mera connessione e comunque non prevalente rispetto a quella di progettazione edilizia, quali, a titolo esemplificativo, la redazione di perizie geologiche o di piani di sicurezza ovvero di calcoli statici, i rilievi strumentali, la progettazione degli impianti tecnologici, le relazioni energetiche, ecc..

Si ritiene necessario precisare che la stessa indicazione si riferisce esclusivamente al caso degli studi associati o di altre forme di collaborazione fra professionisti diversi. In questa prospettiva si precisa che il divieto da parte di un libero professionista - nominato componente della commissione edilizia o della CPC - di non eseguire prestazioni nell’ambito dell’attività di progettazione per conto di privati nel territorio comunale o della comunità non si estende automaticamente anche agli altri professionisti che collaborano con il componente delle commissioni i quali svolgano un’attività professionale diversa. Ad esempio, se il componente delle commissioni è un geologo che fa parte di uno studio associato in cui operano un ingegnere ed un architetto, l’incompatibilità non si estende anche a questi ultimi e, viceversa, se il componente è un architetto, l’incompatibilità non si estende al geologo che collabora con lo studio.

Si deve invece ribadire che resta ferma l’incompatibilità personale dei liberi professionisti nominati nelle commissioni che provvedano o concorrano alla redazione degli elaborati e/o della documentazione prevista dall’Allegato 2, modello Allegato B (elaborati che costituiscono parte integrante della domanda di concessione/denuncia di inizio di attività) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010. Ciò in considerazione del fatto che la disposizione di legge sopra richiamata è riferita a tutti i liberi professionisti che svolgono un’attività richiesta per la formazione delle pratiche edilizie sottoposte all’esame delle commissioni, anche in coerenza con il principio deontologico dell’astensione nei casi in cui il professionista ha un qualche interesse rispetto alla pratica esaminata, secondo quanto già sottolineato nelle premesse della precedente nota del 6 luglio 2010.

6.     Copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della CPC

            Gli oneri connessi al funzionamento delle CPC sono riconosciuti a valere sul Fondo di cui all’articolo 2 della l.p. n. 7 del 1977 e s.m. (fondo attività istituzionale). Tale trasferimento sarà definito sulla base di criteri e parametri oggettivi, attribuendo quindi al medesimo la caratteristica di budget e non quella di rimborso delle spese sostenute.

7.     Risorse organizzative

Per lo svolgimento delle attribuzioni spettanti alle comunità in materia di paesaggio, urbanistica ed edilizia, con determinazioni del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia, sono stati messi a disposizione delle comunità, anche a tempo parziale, 7 geometri e 8 segretari amministrativi provenienti dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

A regime è previsto che ogni comunità possa disporre di un responsabile per la pianificazione territoriale e per la programmazione socio-economica, di un geometra e di un segretario amministrativo. A tal fine saranno pubblicati appositi bandi della Provincia per la selezione di dipendenti provinciali, dei comuni e delle comunità per ricoprire i posti mancanti.

Gli oneri relativi ai corrispettivi dovuti ai componenti della CPC ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 1 aprile 2011, n. 593, ivi inclusi i componenti designati dalla Provincia nel caso non siano dipendenti provinciali, è a carico del bilancio della comunità.

Per le commissioni edilizie dei Comuni di Trento e Rovereto con funzioni di CPC, gli oneri relativi ai corrispettivi dovuti ai funzionari esperti, salvo che non siano dipendenti provinciali, sono a carico dei bilanci comunali.

Il riconoscimento ai componenti delle CPC dei gettoni di presenza è previsto espressamente dall’articolo 9 della legge urbanistica ed è disciplinato in maniera puntuale, nei suoi livelli minimi e massimi dalla predetta deliberazione della Giunta provinciale n. 593 del 2011. Nel rispetto dei livelli minimi e massimi determinati dalla deliberazione n. 593 del 2011, è fatta salva l’autonomia dispositiva della comunità ai sensi dell’articolo 16 del d.p.Reg. 20 aprile 2010, n. 4/L.

Ai componenti delle CPC spetta altresì, secondo quanto previsto dalla stessa deliberazione della Giunta provinciale n. 593 del 2011, il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute per la effettiva partecipazione alle sedute, quali quelle di viaggio e di soggiorno, secondo la medesima disciplina applicabile al personale non dirigenziale della Provincia. Il trattamento di missione è corrisposto anche per la partecipazione alle sedute della CPC; nel caso dei componenti liberi professionisti la sede di servizio è quella dello studio o comunque del domicilio fiscale.

Per l’aggiornamento sugli importi rimborsabili è consultabile l’indirizzo webhttp://circolari.provincia.tn.it . Specifiche informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Previdenza e stipendi della Provincia (0461 – 495532).

 
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