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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 433167 di data 30 luglio 2012

"deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 del 20 luglio 2012 recante modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 593 dell’1 aprile 2011 in materia di determinazione dei limiti minimi e massimi dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC)."

Trento,        30 luglio 2012

Prot.           S013/2012 - 433167   /18 - LFR

Oggetto:    deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 del 20 luglio 2012 recante modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 593 dell’1 aprile 2011 in materia di determinazione dei limiti minimi e massimi dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC).

Con deliberazione n. 1554 del 20.07.2012, la Giunta provinciale ha approvato alcune modificazioni alla deliberazione n. 593 dell’1 aprile 2011, che ha stabilito i limiti minimi e massimi dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC).

In sede di verifica della congruità dei compensi corrisposti ai componenti delle CPC sulla base della deliberazione n. 593 del 1 aprile 2011, è emersa la necessità, anche alla luce di specifiche richieste effettuate da alcune Comunità, di riconoscere ulteriori specifici compensi per l’attività di consulenza e sportello a favore dei progettisti svolta dagli esperti che rappresentano la Provincia nelle commissioni.

Tale attività risulta di particolare importanza per valutare in via preventiva la compatibilità paesaggistica dei progetti e suggerire ai liberi professionisti soluzioni progettuali idonee in modo tale da semplificare e rendere più celeri le procedure di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei pareri sulla qualità architettonica degli interventi di competenza delle CPC. La predetta attività comporta un impegno di tempo che non può essere adeguatamente remunerato con i compensi per seduta e per pratica già previsti dalla deliberazione n. 593 del 1 aprile 2011.

La Giunta provinciale, con la deliberazione n. 1554 del 20 luglio 2012, ha quindi riconosciuto alle Comunità, la facoltà di corrispondere agli esperti nominati in rappresentanza della Provincia, che non siano dipendenti della Provincia medesima, in aggiunta ai compensi già previsti per seduta e per pratica, un compenso orario per l’attività di sportello e consulenza a favore dei progettisti nel limite massimo di 200 ore annue.

Il predetto compenso orario potrà variare da un minimo di Euro 30 ad un massimo di Euro 60. Nella quantificazione delle assegnazioni della Provincia alle comunità per le spese di funzionamento delle CPC si terrà conto delle richieste motivate delle comunità riguardanti l’attività di sportello svolta dall’esperto che rappresenta la Provincia; le assegnazioni devono comunque essere commisurate ai diversi carichi di lavoro delle CPC avendo come riferimento il limite massimo di 200 ore annue.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 del 20 luglio 2012 ha altresì precisato che nel trattamento di missione dei componenti delle CPC, secondo la disciplina applicabile al personale non dirigenziale della Provincia, per “sede di servizio” si considera la sede dello studio del professionista o comunque il domicilio fiscale.

Distinti saluti.

-dott. Mauro Gilmozzi -

LFR

 

 
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