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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare del Servizio Urbanistica prot. 297800 di data 28 maggio 2013

"Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9. Disposizioni in materia di urbanistica."

Trento,        28 maggio 2013

Prot. n.        S013 / 2013 /297800 / 18 / PGM

Oggetto:      Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9. Disposizioni in materia di urbanistica.

 

            Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione del giorno 15 maggio 2013, n. 20, numero straordinario, è stata pubblicata la legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 concernente “Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie.”

            Le disposizioni recate dalla legge citata sono entrate in vigore il giorno 16 maggio 2013.

            Le norme in materia di urbanistica recate dalla legge in oggetto sono le seguenti:

 

Art. 15, comma 1 - Modifiche all’articolo 70 della legge provinciale n. 25 del 2012 (legge finanziaria 2013)

Le modifiche riguardano le norme transitorie della legge finanziaria 2013 concernenti le modifiche apportate da quest’ultima legge alla legge urbanistica provinciale.

In particolare si prevede che:

-         l’abrogazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 116 si applica solo in seguito alle modifiche apportate al regolamento di attuazione della legge urbanistica in materia di contributo di concessione;

-         l’esenzione dal contributo di concessione degli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali a edifici con destinazione residenziale - introdotta con la legge finanziaria 2013 - si applica anche alle domande di concessione e denunce di inizio attività presentate prima dell’entrata in vigore della finanziaria medesima (28 dicembre 2012) se a tale data il contributo non è stato pagato;

-         la tolleranza delle difformità nel limite del 2 % ai fini sanzionatori, introdotta con il comma 5 bis dell’articolo 128, si applica a decorrere dal 28 dicembre 2012 indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di concessione, della DIA o della SCIA.

 

Art. 15, comma 2 – Modifiche all’articolo 105 della legge urbanistica

Le modifiche hanno reso più coerente con il complesso degli interventi soggetti a SCIA la lettera i) del comma 1, prevedendo che sono soggette a SCIA le varianti a concessioni edilizie nel limite del 10 per cento delle misure di progetto.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- dott. Pier Giorgio Mattei -

 
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