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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare del Servizio Urbanistica prot. 448262 di data 14 agosto 2013

"Legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (legge finanziaria 2014). Disposizioni in materia di urbanistica."

Trento,        14 agosto 2013

Prot. n.        S013 / 2013 / 448262 / 18 / PGM

Oggetto:      Legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (legge finanziaria 2014). Disposizioni in materia di urbanistica.

 

AI COMUNI LORO SEDI

ALLE COMUNITA’ LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21 - 38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI LORO SEDI

AI DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

 

            Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione del giorno 13 agosto 2013, n. 33, suppl. n. 3, è stata pubblicata la legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (legge finanziaria 2014).

            La legge citata entra in vigore il giorno 14 agosto 2013.

            Le norme in materia di urbanistica recate dalla legge in oggetto sono le seguenti:

Art. 23, comma 1 - Modifiche all’articolo 25 bis della l.p. n. 1 del 2008

            La modifica, in coordinamento con le disposizioni attuative transitorie della legge sul commercio recate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013, stabilisce che i piani territoriali della comunità sono adeguati ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale mediante piani stralcio, senza la necessità del preventivo accordo con la Provincia individuato dal comma 1 del medesimo articolo 25 bis.

Art. 23, comma 2 – Modifiche all’articolo 146 della l.p. n. 1 del 2008

La modifica semplifica le modalità di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Trento al PUP, prevedendo che il PRG assume anche gli obiettivi ed i contenuti del piano territoriale della comunità. Ne consegue che, in esito alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma con gli altri comuni (Aldeno, Cimone e Garniga Terme), il Comune di Trento, con riferimento al suo territorio, adegua il piano regolatore generale che assume, altresì, gli obiettivi e i contenuti del PTC.

Art. 24  – Disposizioni in materia di prestazioni energetica nell’edilizia

In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, l’articolo ha modificato gli articoli 84, 89 e 91 della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008. Per tali nuove disposizioni si rinvia alle precisazioni che saranno fornite dall’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (A.P.R.I.E.).

Art. 25 – Autorizzazione territoriale unica

Con l’introduzione dell’articolo 11 bis nella legge provinciale 9 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla VIA), è stato previsto un nuovo procedimento, da disciplinare con regolamento, per il rilascio di un'autorizzazione unica territoriale relativa agli impianti ed alle attività non soggetti alla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale.

L'autorizzazione unica territoriale è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi. Alla conferenza di servizi partecipano tutte le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso propri rappresentanti legittimati ad esprimere, definitivamente e in modo vincolante, la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza.             Il regolamento può prevedere che, nell'ambito della conferenza di servizi, gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate sostituiscono i provvedimenti previsti dalla normativa provinciale vigente, anche se demandati ad organi collegiali della Provincia e delle altre amministrazioni.

Se tra i provvedimenti rilasciati nell'ambito della conferenza è ricompresa l'espressione dell'atto di assenso da parte del rappresentante del comune territorialmente competente in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica territoriale, gli interventi previsti dalla legge urbanistica provinciale sono soggetti a SCIA.

Si ribadisce che le disposizioni di cui all’articolo in oggetto, per essere applicate, richiedono la preventiva approvazione del regolamento di attuazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- dott. Pier Giorgio Mattei -

 
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