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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare del Servizio Urbanistica prot. 587896 di data 29 ottobre 2013

"Regolamento di attuazione dell’articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari."

Nota informativa

Trento,           29 ottobre 2013

Prot. n.            S013 / 2013 / 587896 / LFR

Oggetto:          Regolamento di attuazione dell’articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari.

 

AI COMUNI
LORO SEDI

ALLE COMUNITA’
LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21 - 38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI

AI DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

 

Si informa che sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 44 di data 29 ottobre 2013, verrà pubblicato il decreto del Presidente della Provincia n. 29-131/Leg. del 24 ottobre 2013, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari”; la data di esecutività del regolamento è prevista per il giorno13 novembre 2013.

La nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ha previsto di trasferire la competenza in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, esercitata sino ad ora tramite la Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, dal livello provinciale agli organi competenti delle Comunità, le Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio, demandando a specifico regolamento l’individuazione di criteri generali, secondo quanto stabilito dall’articolo 68, comma 1, lettera d), della legge urbanistica provinciale.

I criteri individuati nel regolamento si ispirano sostanzialmente ai criteri generali già previsti sin dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3863 di data 27 luglio 1973 e ne costituiscono un aggiornamento. Essi sono finalizzati ad orientare il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità.

In sintesi:

- l’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento e le abbreviazioni in esso utilizzate;

- l’articolo 2 definisce le diverse tipologie di cartelli o altri mezzi pubblicitari;

- l’articolo 3 specifica il regime autorizzatorio cui è soggetta la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari;

- l’articolo 4 definisce i criteri per la posa dei cartelli o altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sia di carattere generale che di carattere specifico in relazione alla diversa tipologia di cartelli come definita dall’articolo 2, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte delle CPC; in particolare l’articolo 4 individua dei criteri generali comuni a tutte le tipologie di cartelli, e segnatamente:

a)      sono privilegiati i luoghi urbanizzati, al fine di preservare le zone integre o paesaggisticamente più vulnerabili;

b)      è evitata l’installazione nelle aree a elevata naturalità e nelle aree a elevata integrità, previste dall’articolo 24 delle norme di attuazione del PUP, salvi i casi espressamente ammessi dagli strumenti di pianificazione e tutela delle predette aree;

c)      è evitata l’interferenza visuale con elementi paesaggistici di pregio, quali scorci di rilievo paesaggistico, edifici storici o di valore architettonico;

d)      è scelta preferibilmente la collocazione verso monte e non verso valle;

e)      è privilegiata l’aggregazione di segnaletica della medesima tipologia per evitare la dispersione sul territorio, se non produce eccessivi impatti, conflitti ed effetti di barriera visiva;

f)        è evitato l’affiancamento di segnaletica di differente tipologia per non incorrere in un potenziale conflitto e confusione visiva nella percezione dell’insieme;

ed individua altresì dei criteri specifici per ciascuna tipologia, puntualmente esplicitati.

- l’articolo 5 precisa infine che la domanda di autorizzazione per la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari viene presentata dal richiedente all’ente gestore della strada e da questo, previa valutazione positiva sul rispetto delle norme del codice della strada, inviata alle CPC per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nel termine di 60 giorni; Il termine di 60 giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della CPC decorre dal ricevimento della domanda trasmessa dall’ente gestore della strada.

Il Consiglio delle Autonomie, nell’esprimersi favorevolmente sulla proposta di regolamento, ha tuttavia invitato la Provincia a farsi carico di raccomandare agli organi competenti di Comunità, di limitare quanto più possibile la posa di qualsivoglia tipologia di cartello, in particolare lungo le strade; si raccoglie l’invito e lo si richiama espressamente nella presente circolare di diffusione del regolamento.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Pier Giorgio Mattei -

LFR

 

 
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