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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Nota informativa del Servizio Urbanistica prot. 641963 di data 25 novembre 2013

"Informazioni sulla documentazione necessaria per l'adozione di varianti al PRG."

Trento,        25 novembre 2013

Prot. n.       S013 / 2013 / 641963 / ANT

OGGETTO: Informazioni sulla documentazione necessaria per l’adozione di varianti al PRG

 

Ai COMUNI

p.c.      Al CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

 

Come è noto l’approvazione di una variante urbanistica richiede una serie di atti amministrativi e tecnici, necessari al fine della legittimità giuridico-formale nonché della completezza e coerenza tecnica del piano, in assenza dei quali la struttura provinciale competente all’esame istruttorio deve provvedere alla sospensione del procedimento. Si ritiene al riguardo utile riepilogare gli elementi che necessariamente devono corredare lo strumento urbanistico, per consentirne l’esame da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia:

numero di copie, firma e riferimenti

□       gli elaborati vanno redatti e firmati da un tecnico abilitato alla stesura di strumenti urbanistici e delle relative varianti;

□       gli elaborati devono riportare i riferimenti della deliberazione di adozione nonché il timbro del comune;

□       degli elaborati di piano vanno consegnate 1 copia cartacea (si richiede la consegna di 2 copie del documento di raffronto delle norme di attuazione) e 1 copia su supporto informatico in formato .pdf e in formato .shp in adeguamento alle specifiche tecniche per l’informatizzazione dei piani;

adempimenti da assicurare in sede di adozione del piano:

¨  la deliberazione di adozione deve riportare la verifica, rispetto alla variante adottata, del mutamento di destinazione urbanistica dei beni di uso civico presenti sul territorio comunale, come prescritto dall’articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 e secondo la procedura di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1479 del 19 luglio 2013, comunicata alle Amministrazioni comunali con circolare del Servizio Autonomie locali prot. n. S110/13/410369/1.1.2/6-13 di data 24 luglio 2013 ; tale verifica deve essere effettuata anche rispetto alle successive adozioni;

□       le forme di pubblicità delle varianti ai piani regolatori generali, in relazione alle quali la l.p. 1/2008 prevede, oltre alla pubblicazione del provvedimento di adozione nel Bollettino ufficiale della Regione, che le date di deposito del piano siano rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini;

□       in considerazione della previsione introdotta dall'articolo 148, comma 4, della l.p. n. 1 del 2008, in vigore dal giorno 8 aprile 2009, previsione che dispone che "non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio (…) fatte salve le varianti per opere pubbliche, di motivata urgenza, quelle previste dall'articolo 55, comma 4 e quelle di adeguamento al vigente ordinamento", la verifica del numero e della tipologia delle varianti deliberate a partire dalla data sopra riportata, che il comune deve espressamente indicare nella delibera di prima adozione, ovvero le motivazioni circa l'esistenza di una delle cause sopra indicate che escludono il rispetto del limite biennale;

adempimenti in materia di valutazione strategica dei piani:

□       il documento di verifica di assoggettabilità o la rendicontazione urbanistica disciplinate dall’articolo 12 del regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., come modificato dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., che stabilisce che le varianti ai PRG, ammesse ai sensi dell’articolo 148 della l.p. n. 1/2008, sono sottoposte a rendicontazione urbanistica con l’obiettivo di assicurare la coerenza rispetto al quadro delineato dal nuovo PUP, salvo che la procedura di verifica di cui all’articolo 3 escluda l’obbligo di tale adempimento. Si ricorda che l’autovalutazione è, nei casi richiesti, un obbligo giuridico formale nonché un elemento sostanziale per supportare nel merito le scelte condotte. Nel caso di varianti che non ricadono nei casi stabiliti dall’articolo 3bis, comma 8, del predetto regolamento, le stesse vanno completate integrando il processo di piano con la verifica di assoggettabilità o con la rendicontazione urbanistica, anche al fine della consultazione e della presentazione delle osservazioni nel pubblico interesse. Appare conseguentemente necessario procedere a una nuova “prima” adozione della variante, integrata con il documento di autovalutazione (rapporto ambientale), ovvero con la motivazione dell’esclusione, laddove si dimostrasse che la variante non è soggetta a VAS ai sensi del regolamento vigente. Tale nuova e autonoma adozione della variante dovrà comportare la revoca della deliberazione originaria in quanto viziata. Si rinvia nel dettaglio alla lettura del regolamento e delle relative linee guida per l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale, consultabili sul sito internet del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio all’indirizzo

http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/valutazione_piani;

□       la valutazione di incidenza – ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della l.p. 11/2007 - relativa alle modifiche urbanistiche adottate, verificato con il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale della Provincia la necessità di tale documento. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b) sono sottoposti a rendicontazione i piani e le relative varianti per cuisi ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;

elaborati di piano:

□       gli elaborati di piano – sia cartografici che normativi - devono essere corredati della versione definitiva e dello stato di raffronto (redatto sulla base della cartografia di variante), finalizzato a evidenziare tutte le modifiche adottateche vanno numerate con un numero progressivo coerente con quello eventualmente contenuto nella relazione del piano;

□       va prodotta la valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche, secondo la metodologia indicata al punto B4 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006. In tale elaborato di raffronto le varianti vanno numerate secondo il medesimo ordine contenuto nella relazione di piano;

contenuti del piano:

□       i contenuti del piano devono rispettare le specificazioni tecniche “Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio”, approvate dalle Giunta provinciale con deliberazione n. 2129 del 22 agosto 2008; le cartografie devono quindi assicurare il rispetto della legenda standard e vanno consegnati i files in formato .shp, utilizzati per la stampa delle stesse cartografie;

□       il piano deve assicurare l’adeguamento alle disposizioni attuative della l.p. n. 1/2008, in particolare per quanto attiene definizione degli indici geometrici ed edilizi, distanze dalle costruzioni e dai confini, parcheggi, contenuti negli allegati alla Giunta provinciale con deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e s.m.;

caratteristiche degli elaborati nella seconda o nella definitiva adozione del piano:

nelle deliberazioni di adozione, successive alla prima, gli elaborati di piano adottati in prima lettura vanno confermati e allegati. Nel caso in cui il Comune deliberasse la mera conferma degli elaborati precedentemente adottati, la deliberazione deve elencare detti elaborati e dare chiaramente atto della loro conferma. La deliberazione di adozione definitiva, al fine dell’approvazione del piano, deve in ogni caso riportare in allegato tutti gli elaborati oggetto del piano.

Al fine dell’esame del piano da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio va consegnata 1 copia degli atti in formato cartaceo e 1 copia in formato .pdf e in formato .shp in adeguamento alle specifiche tecniche per l’informatizzazione dei piani.

Gli atti di piano devono assicurare i contenuti sopra indicati, con le seguenti specificazioni:

□       l’elaborato di raffronto del piano adottato in seconda o definitiva lettura va integrato con la rappresentazione di tutte le modifiche apportate, comprese quelle introdotte in prima adozione dal Consiglio comunale, differenziando per colore e per numerazione (es. 1ad) le modifiche relative alle diverse adozioni. La numerazione delle modifiche deve peraltro essere confermata nelle varie fasi di adozione del piano, al fine di non ingenerare fraintendimenti;

□       la relazione deve illustrare compiutamente gli obiettivi e le scelte complessive condotte dalla variante. Il documento va quindi integrato nelle diverse adozioni del piano;

□       le norme di attuazione vanno prodotte in un testo definitivo e in un testo di raffronto che evidenzi le modifiche apportate nelle diverse adozioni del piano;

numero di copie per l’approvazione del piano:

al fine dell’approvazione del piano, a seguito della valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio espressa relativamente all’adozione definitiva del piano, gli atti vanno consegnati nel seguente numero di copie:

□       3 copie nel caso di approvazione;

□       4 copie degli atti di piano, comprensivi dei contenuti modificati, nel caso di approvazione con modifiche, dettate ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della l.p. n. 1/2008;

□       1 cd contenente i dati relativi ai contenuti del piano in formato .shp e in formato .pdf.

Varianti al PRG conseguenti all’adozione di piani attuativi:

Nel caso di adozione di varianti al PRG conseguenti all’approvazione di piani attuativi, ai sensi dell’articolo 38, comma 5 della l.p. n. 1/2008, gli elaborati di variante al PRG devono rispettare i contenuti sopra indicati. In allegato alla variante al PRG va consegnata 1 copia del piano attuativo che determina adozione di variante urbanistica.

Rettifiche di errori materiali o adeguamenti cartografici:

Nel caso di adozione di rettifiche del piano, dovute a errori materiali, o di adeguamenti cartografici, rispettivamente ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 34 della l.p. n. 1/2008, si richiede di fornire l’elaborato oggetto di rettifica o di aggiornamento nel medesimo formato del documento originario del piano. Gli atti oggetto di rettifica o di aggiornamento vanno consegnati in 3 copie cartacee, firmati da un tecnico abilitato alla redazione di piani urbanistici e completi dei riferimenti del provvedimento comunale di rettifica o di adeguamento. Gli atti vanno altresì forniti in formato .pdf su supporto informatico.

L’Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio della Provincia (tel. 0461-497055 fax 0461-497088 e-mail uff.urbps@provincia.tn.it) rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- dott. Pier Giorgio Mattei -

ANT

 
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