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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 643908 di data 3 dicembre 2014

"Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, articolo 62, comma 7 ter – approvazione della deliberazione attuativa della Giunta provinciale n. 2040 del 24 novembre 2014 per lo stoccaggio, la lavorazione e la trasformazione di legname grezzo."
(Nota informativa)

Trento,       3 dicembre 2014

Prot. N.      S013 / 2014 / 643908

AI COMUNI
LORO SEDI

ALLE COMUNITA’
LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AGLI
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI

AI
DIPARTIMENTI DELLA
PROVINCIA
LORO SEDI

AI
PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –
Pale di S. Martino
LORO SEDI

Nota informativa

 

Oggetto:      Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, articolo 62, comma 7 ter – approvazione della deliberazione attuativa della Giunta provinciale n. 2040 del 24 novembre 2014 per lo stoccaggio, la lavorazione e la trasformazione di legname grezzo.

 

Si comunica che con deliberazione n. 2040 del 24 novembre 2014 la Giunta provinciale ha approvato la disciplina attuativa dell’articolo 62, comma 7 ter della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 recante “Caratteristiche tecniche e limiti dimensionali per attrezzature e manufatti per lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname”.

La deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 2 dicembre 2014 ed entrerà in vigore il giorno successivo, mercoledì 3 dicembre 2014.

La deliberazione attuativa in oggetto introduce la disciplina delle attività di stoccaggio, delle attrezzature e manufatti e delle lavorazioni e trasformazioni, strumentali connesse con le attività silvo-colturali ammesse nelle aree agricole dall’articolo 62, comma 7 ter della legge urbanistica provinciale che prevede la possibilità di insediare, nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, ad esclusione delle aree agricole di pregio individuate dal Piano urbanistico provinciale, lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname.

Il medesimo articolo fissa le condizioni per ammettere tali attività, prevedendo che con deliberazione della Giunta provinciale si definiscano le “caratteristiche tecniche” e i “limiti dimensionali” per stoccaggi, attrezzature e manufatti ammessi, “in modo da salvaguardare la prevalente destinazione colturale delle aree”.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 24 novembre 2014 individua quindi caratteristiche e limiti nel rispetto dei quali è ammessa l’attività di stoccaggio, lavorazione o trasformazione di legname grezzo e la realizzazione di depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname nelle aree agricole.

In particolare, la deliberazione attuativa dispone in ordine:

- le attività che è consentito insediare nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, ad esclusione delle aree agricole di pregio individuate dal Piano urbanistico provinciale, sono le sole attività di stoccaggio, lavorazione o trasformazione di legname grezzo strumentali alla selvicoltura. Non sono quindi ammesse ulteriori attività produttive o commerciali - indipendenti dalle attività di taglio, allestimento ed esbosco svolte dall’impresa boschiva titolare - connesse con la trasformazione del legname, della legna e lo stoccaggio del relativo prodotto, che possono condurre anche alla produzione di cippato. Rimane esclusa, ai sensi dell’articolo 62, comma 7 quater della legge provinciale n. 1 del 2008, l’ulteriore lavorazione e la trasformazione delle biomasse legnose;

- la localizzazione dei piazzali per lo stoccaggio e delle tettoie, sugli stessi eventualmente ammesse, deve risultare compatibile con gli obiettivi di salvaguardia colturale e paesaggistica delle aree agricole;

- la realizzazione di piazzali per lo stoccaggio temporaneo è consentita unicamente a supporto dell’attività silvocolturale e per un periodo massimo di un anno a condizione che non venga apportata alcuna modifica del sottofondo né della viabilità di accesso; è altresì ammessa la realizzazione di piazzali finalizzati al deposito e alla prima lavorazione del legname, alla sua assortimentazione e alla lavorazione con impianti mobili;

- la realizzazione di manufatti è consentita unicamente se si tratta di tettoie per lo stoccaggio del materiale lavorato, e all’interno di queste di un manufatto di piccole dimensione per uffici e servizi igienici, utilizzando tecniche costruttive che ne garantiscano la reversibilità. La dimensione dei piazzali e delle relative tettoie, nei limiti massimi fissati dall’allegato alla deliberazione, va commisurata al quantitativo medio annuo di legname lavorato dall’impresa forestale.

A seguito dell'eventuale cessazione dell'attività da parte dell'impresa forestale e qualora non subentrasse altra impresa o attività compatibile con la destinazione urbanistica, piazzali e tettoie dovranno essere rimossi e ripristinata l'area agricola originaria.

Si dà evidenza che le caratteristiche tecniche e i limiti dimensionali di piazzali e manufatti indicati nell’allegato della deliberazione n. 2040 del 24.11.2014 sono direttamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dai comuni, salvo che i medesimi strumenti di pianificazione territoriale non prevedano una disciplina espressa di tutela paesaggistico-ambientale delle aree agricole escludendone ogni edificazione.

Si dà altresì evidenza che la sussistenza dei parametri, delle caratteristiche tecniche, dei limiti dimensionali delle attività disciplinate dalla deliberazione attuativa in oggetto, che intendono insediarsi, è valutata dall’organo previsto dall’articolo 62, comma 9 della legge urbanistica provinciale e quindi dalla Sottocommissione della Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e confronto.

Distinti saluti

- Carlo Daldoss -

 
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