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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 341391 di data 30 giugno 2015

"Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità (CPC) - indicazioni procedimento rinnovo."
(Nota informativa)

Alle COMUNITA'

Ai COMUNI di TRENTO, ALDENO,
GARNIGA TERME e CIMONE

Al COMUNE di ROVERETO

LORO SEDI

 

Nota informativa

Trento,     30 giugno 2015

Prot. n.     2015 / 341391 / LFR

OGGETTO:    Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità (CPC) – indicazioni procedimento rinnovo.

 

Si intendono fornire alcune indicazioni utili alle Comunità al fine di procedere al rinnovo, ormai prossimo, delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio - CPC, tenuto conto da un lato delle sostanziali novità introdotte dalla legge di riforma istituzionale, come novellata dalla legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, per la nomina degli organi di comunità e dall’altro delle modificazioni proposte con l’approvazione del disegno di legge di iniziativa giuntale n. 87/XV del 1 giugno 2015 di riforma dell’ordinamento urbanistico, attualmente all’esame del Consiglio provinciale.

Le Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità (CPC) sono organi tecnici espressione delle Comunità, cui sono legate anche temporalmente.

L’art. 8, comma 6, della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 prevede espressamente che le CPC vengano nominate dalle Comunità per la durata dell’assemblea di Comunità.

E’ altresì noto che l’ordinamento non tollera vuoti di potere o vuoti di attribuzioni e dunque riconosce che gli organi, diversi da quelli elettivi rappresentativi, possano continuare ad esercitare le proprie competenze fino alla nomina dei nuovi organi che deve avvenire entro termini certi.

Questo principio, della cd. prorogatio o proroga degli organi amministrativi è principio generale dell’ordinamento ed opera anche in assenza di una sua esplicita codificazione.

Per le CPC, alla luce del rinvio generale contenuto nell’articolo 14, comma 7 della legge di riforma istituzionale, la legge provinciale n. 3 del 2006, che dispone che per quanto non disciplinato dalla stessa legge si applicano le leggi regionali per l’ordinamento dei comuni, occorre fare riferimento alle norme per la nomina di collegi e commissioni comunali contenute nell’articolo 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Fatte salve eventuali disposizioni statutarie o regolamentari di Comunità che dispongono diversamente, e analogamente a quanto è previsto per le commissioni edilizie comunali, il termine per il rinnovo delle CPC in scadenza e della CPC già scaduta del Comun Generale de Fascia è di 45 giorni dalla nomina dell’organo esecutivo. Non trovano applicazione i termini previsti dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, sulla proroga degli organi amministrativi provinciali.

Sotto il profilo dell’estensione delle competenze delle CPC in regime di prorogatio, e fatte salve eventuali disposizioni statutarie o regolamentari di Comunità che dispongono diversamente, occorre precisare che esse vengono lievemente compresse.

Segnatamente, le CPC in regime di prorogatio devono limitarsi agli atti cd. di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, laddove per atti di ordinaria amministrazione si intendono ad es. tutti gli atti di natura consultiva e gli atti diversi da quelli di amministrazione attiva (quindi i pareri possono essere rilasciati, non così i provvedimenti autorizzativi a meno che non ne sia dimostrata l’urgenza e l’indifferibilità).

La limitazione dei poteri in regime di prorogatio è anch’esso principio generale dell’ordinamento, assistito da consolidati orientamenti giurisprudenziali ed è codificato nella legge nazionale che disciplina la materia, la legge 15 luglio 1994, n. 444, di conversione del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293.

Tenuto conto che il rinnovo degli organi assembleari di comunità è previsto per il 10 luglio 2015 e che, indicativamente, per i primi giorni di agosto 2015 sarà entrata in vigore la legge di riforma dell’ordinamento urbanistico provinciale, in ragione del principio della proroga delle CPC non si determina alcun evento interruttivo dell’esercizio delle funzioni delle CPC.

Occorre altresì dare conto che il disegno di legge n. 87/XV-2015 propone, tra l’altro, una composizione diversa delle CPC (articolo 7) anche in ragione della diversa connotazione ed estensione delle competenza ad esse attribuite, disponendo che è fatto obbligo per le Comunità procedere alla nomina delle CPC in osservanza alle norme sulla loro nuova composizione, entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di approvazione del disegno di legge; qualora dunque le Comunità avessero già nominato la CPC prima dell’entrata in vigore della nuova legge è fatto loro obbligo di rinnovare la nomina rispettando le norme di cui all’articolo 7.

L’entrata in vigore della nuova legge sul governo del territorio sarà altresì accompagnata da una deliberazione che darà un contenuto più specifico ai requisiti dei componenti delle CPC ed alle norme sul riconoscimento dei compensi. Si rammenta, con l’occasione fin da subito, che che la norma di cui all'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 1991, abrogata, non è stata riprodotta nella legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 perchè in contrasto con la nuova disciplina delle CEC di cui all'articolo 36 della medesima legge provinciale e dunque l'albo degli esperti è stato conseguentemente abbandonato e non è più obbligatorio attingervi a far data 2008.

I tempi previsti per il rinnovo delle assemblee di Comunità e il regime della prorogatio delle CPC consentono di attendere l’entrata in vigore della nuova legge urbanistica per il rinnovo delle Commissioni secondo le nuove disposizioni.

Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

- Carlo Daldoss -

LFR

 
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