"legge provinciale per il governo del territorio 2015 - commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità (CPC) - informativa sull’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 del 6 ottobre 2015 sui requisiti professionali richiesti per la nomina a componente esperto delle CPC e indicazioni operative per l’esercizio coordinato delle funzioni di CPC e Comuni."
(Nota informativa)
Trento, 12 ottobre 2015
Prot. n. 517354 LFR/ANT
Alle Comunità
LORO SEDIAi Comuni
LORO SEDIe p.c. al Consorzio dei Comuni trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO
Nota informativa
Oggetto: legge provinciale per il governo del territorio 2015 - commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità (CPC) - informativa sull’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 del 6 ottobre 2015 sui requisiti professionali richiesti per la nomina a componente esperto delle CPC e indicazioni operative per l’esercizio coordinato delle funzioni di CPC e Comuni.
Si fa seguito alla circolare generale n. 2 del 12 agosto 2015, accompagnatoria della nuova legge provinciale per il governo del territorio 2015, per informare che con deliberazione n. 1692 del 6 ottobre 2015 la Giunta provinciale ha approvato la disciplina dei requisiti professionali richiesti per la nomina a componente esperto della CPC e per fornire alcune indicazioni di dettaglio e di carattere operativo utili alle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio di Comunità (CPC) e agli uffici tecnici comunali e alle commissioni edilizie comunali per l’esercizio coordinato delle rispettive funzioni.
Requisiti professionali richiesti per la nomina a componente esperto della Commissione per la pianificazione territoriale e i paesaggio delle comunità (CPC), individuazione dei compensi e dei casi di incompatibilità
Con deliberazione n. 1692 del 6 ottobre 2015, (disponibile sul sito del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio www.provincia.tn.it – argomenti – Urbanistica, tra le news) la Giunta provinciale ha disciplinato, nell’allegato A, i requisiti professionali richiesti per la nomina, le modalità di selezione, i casi di incompatibilità e i casi di decadenza dall’incarico, gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia per i componenti esperti delle “Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità”, mentre l’allegato B individua i limiti minimi e massimi dei compensi spettanti ai componenti esperti, che saranno erogati dalle Comunità.
In sintesi, per la designazione dei componenti esperti la cui nomina spetta alla comunità, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera c) della legge provinciale per il governo del territorio, è richiesto il possesso della specifica competenza in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio attestata da idoneo curriculum.
I componenti esperti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c) sono tenuti a frequentare i corsi di formazione per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio attivati da “Step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio”.
Per i comuni di Trento e Rovereto, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, la commissione edilizia comunale assume le funzioni anche di CPC e pertanto i componenti della CEC dei predetti comuni, per poter assolvere alle funzioni di componenti di CPC, debbono possedere i requisiti previsti per i componenti delle CPC.
Ai componenti della CPC, con esclusione dei dipendenti della Provincia o della medesima Comunità, è riconosciuto un assegno compensativo forfettario individuale, e possono essere riconosciute le spese di viaggio, nonché l’indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo del proprio automezzo, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali.
Qualora specifiche pratiche richiedano, per la loro rilevanza e complessità, delle verifiche ulteriori rispetto a quelle normalmente effettuate durante la seduta della Commissione, le stesse possono essere assegnate a singoli componenti della CPC. In questi casi è riconosciuto un compenso per ogni pratica effettivamente istruita, con un tetto massimo annuo di 100 pratiche assegnabili al medesimo componente; nel solo caso dei sopralluoghi sono riconosciute le spese di viaggio, nonché l’indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo del proprio automezzo, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali, intendendo quale sede quella della Comunità.
I compensi spettanti ai componenti delle Commissioni saranno erogati dalla Comunità tenendo conto che e per i di dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compendi previsti dai relativi ordinamenti.
A far data dall’approvazione della deliberazione in parola, cessano di trovare applicazione le precedenti deliberazioni n. 400 di data 26 febbraio 2010, n. 593 di data 1 aprile 2011, n. 1309 di data 4 giugno 2010 e n. 1554 di data 20 luglio 2012.
Finalità e presupposti per l’esercizio coordinato delle funzioni di CPC e Comuni
Risulta necessario fornire alcune indicazioni di dettaglio e di carattere operativo utili alle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio di Comunità (CPC) e agli uffici tecnici comunali e alle commissioni edilizie comunali per l’esercizio coordinato delle rispettive funzioni.
Il comma 11 dell’articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 dispone che, quando la CPC debba esprimere pareri obbligatori sulla qualità architettonica di piani attuativi, progetti o interventi, e quando debba rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, essa sia integrata dal sindaco o dall'assessore all'urbanistica del comune interessato, che partecipano con diritto di voto ed è altresì ammessa la partecipazione alle sedute della CPC del tecnico comunale, che non ha tuttavia diritto di voto.
Sui pareri e sulle autorizzazioni paesaggistiche che vengono sottoposti all’esame della CPC integrata, la norma assegna al comune un preciso ruolo.
La norma ha la finalità specifica di evitare duplicazioni di valutazioni da parte di organi diversi e dunque evitare che, in sede comunale, vengano riprodotte le valutazioni già effettuate dalla CPC.
Preme sottolineare che il sindaco, o l'assessore all'urbanistica, del comune chiamato ad integrare la CPC è componente a tutti gli effetti della stessa per i procedimenti relativi al proprio comune ed è chiamato a valutare e ad esprimere il proprio voto su un atto o su un provvedimento (parere o autorizzazione paesaggistica) che restano di competenza dell’organo CPC, ancorché in una composizione particolare.
Ma la norma in oggetto si prefigge di ottenere anche un altro risultato, segnatamente quello di garantire uno svolgimento armonico dei procedimenti di rispettiva competenza, evitando il più possibile procedimenti che non ne avrebbero i presupposti di proseguire il proprio corso.
Non vi è dubbio che la norma riservi all’amministrazione comunale la verifica della conformità urbanistica e che essa sia necessaria ai fini del rilascio del provvedimento finale, e dunque del titolo edilizio, del permesso di costruire in particolare. Per gli interventi soggetti a segnalazione certificata d’inizio attività spetta al progettista l’attestazione della conformità; restano di competenza dell’amministrazione comunale le verifiche sulla SCIA previste dall’articolo 86, comma 8.
La norma di cui al comma 11 dell’articolo 7 non richiede che l’accertamento di conformità, riservato in ogni caso all’amministrazione comunale, venga anticipato e predisposto dal comune già in vista della seduta della CPC, nè chiede di anticipare l’acquisizione di quei pareri che sono o possono essere presupposto per il rilascio del titolo edilizio finale.
E’ certo però, che l’intento perseguito dalla norma sia quello di permettere alla CPC, anche nell’interesse della stessa amministrazione comunale, che l’esame delle istanze di parere sulla qualità architettonica o di autorizzazione paesaggistica possa essere condotto, in termini di compatibilità, sulla base di un orientamento comunale già piuttosto definito – ancorché non definitivo – relativamente alla sussistenza dei presupposti di conformità, o al contrario, permettere alla CPC di non dare corso a progetti o interventi di cui sia stato verificato l’evidente contrasto rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Tenuto conto del fatto che la documentazione da produrre per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica o del parere sulla qualità architettonica non comprende tutti gli elementi istruttori necessari ai fini della pronuncia di conformità, l’esame che spetta all’amministrazione comunale non potrà che essere di carattere preliminare e cioè riferito principalmente all’esame del progetto rispetto alle funzioni e agli indici della destinazione di zona, disciplinata dalle norme di attuazione del PRG, alla verifica rispetto a criteri progettuali o paesaggistici, disposti dal PRG in via vincolante, nonché alla verifica del rispetto di vincoli urbanistici di carattere superiore (PUP, Carta di sintesi geologica, PGUAP, Carta delle risorse idriche) che possono precludere o condizionare il progetto di intervento.
È opportuno richiamare che, proprio sulla base di quanto sopra indicato, la presenza del Sindaco o dell’assessore all’urbanistica del comune, con diritto di voto, (articolo 7, comma 11) o del solo tecnico comunale, senza diritto di voto, risultano fondamentali per assicurare la completa valutazione del progetto e il rilascio del provvedimento da parte della CPC e si ritiene che, qualora assente alla seduta della CPC per le pratiche di interesse, l’amministrazione comunale debba far pervenire le proprie valutazioni preventivamente allo svolgersi della seduta.
Appare peraltro escluso dalla norma che si possa comunque ottenere l’espressione della CEC, in via facoltativa, sulle istanze esaminate dalla CPC: appare elemento ostativo l’articolo 9, comma 4 che dispone infatti: “La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11. In questi casi la valutazione di competenza dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), è acquisita dal comune in forma di parere”. Appare altresì ostativa la stessa formulazione del comma 11 dell’articolo 7 e l’articolo 75, comma 1, lett. k) che prevede che il regolamento edilizio possa disciplinare “l'ordinamento della CEC, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, l'individuazione degli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sottoposti al suo parere e ogni altra competenza, non di spettanza di altri organi, che si ritiene di attribuire alla CEC”.
Del resto nemmeno nell’ordinamento previgente spettava alla CEC, organo consultivo comunale, la verifica finalizzata all’accertamento di conformità degli interventi, attribuita invece agli uffici tecnici comunali, seppur sulla base di un autorevole parere della CEC.
Pertanto sembra coerente ritenere che la sussistenza di un contrasto urbanistico evidenziato dal comune comporti un’ipotesi di sospensione o improcedibilità dell’istanza prodotta alla CPC, sia nel caso dell’espressione del parere di qualità architettonica che in quello di pronuncia d’autorizzazione paesaggistica. La motivazione che giustifica la sospensione o l’improcedibilità – a seconda delle problematiche emerse e della conseguente possibilità di modifica del progetto presentato - è da ricercarsi nel fatto che le opere, così come proposte, non sarebbero comunque assentibili in sede di rilascio del titolo edilizio.
Si rimarca che l’apporto istruttorio richiesto all’amministrazione comunale, in questa fase, non implica l’apertura di un procedimento amministrativo, come invece tipicamente avviene per il rilascio del titolo edilizio abilitativo.
Resta chiaro che la verifica di conformità è elemento fondante della legittimità del titolo edilizio, ed è espressa nel contesto del procedimento amministrativo secondo le regole dettate dalla legge urbanistica provinciale per il rilascio del permesso di costruire/ SCIA e tramite la presentazione della idonea modulistica e documentazione predisposta dalla Giunta provinciale.
Indicazioni operative per la consegna della documentazione
La CPC è pensata, dal complesso delle norme che la disciplinano come un “centro unitario”: anche sotto il profilo operativo appare più agevole per l’utenza rivolgere le istanze direttamente alla CPC che poi si farà carico di inoltrarle agli uffici tecnici comunali.
L’articolo 11 della nuova legge che al comma 2, lett. b) prevede “la documentazione progettuale necessaria per la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA è presentata anche in formato digitale e con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui all'articolo 74”, consente fin da subito, pur nelle more della definizione delle modalità da parte del regolamento provinciale, di presentare alla CPC l’istanza di parere o autorizzazione paesaggistica corredata dal progetto su supporto informatico.
Si ritiene di indicare alle CPC di indirizzare la loro utenza a presentare istanza presso i loro uffici, corredata da 1 copia del progetto su supporto digitale e 2 copie in formato cartaceo; sarà cura della CPC trasmettere tempestivamente una copia cartacea agli uffici tecnici comunali; sono sconsigliate le presentazioni di istanze contestualmente a CPC e uffici tecnici comunali al fine di evitare verifiche sulla coincidenza della documentazione prodotta dal richiedente, adempimento che appare particolarmente gravoso. E’ opportuno concedere termini congrui al comune per permettere l’analisi preliminare di massima delle norme urbanistico-edilizio, se del caso con la richiesta di comunicare la propria disponibilità non appena esperite le verifiche.
Può essere condiviso tra le amministrazioni anche il supporto digitale in presenza di adeguate strutture informatiche che consentano la comunicazione tra le due amministrazioni. Al riguardo si segnala che alcune comunità si sono già attivate per la predisposizione di portali digitali per l’interscambio di dati e progetti tra comunità e comuni.
L’uso della posta certificata dà maggiore certezza alla documentazione scambiata tra le amministrazioni anche se può essere inappropriata per scambiare o condividere elaborati progettuali, anche di grandi dimensioni: la trasmissione dell’istanza via PEC dovrà contenere anche gli elaborati progettuali in formato pdf, e laddove non possibile, dovrà includere le indicazioni minime e sufficienti per individuare in modo certo e non confondibile l’istanza e il progetto correlato.
Come già anticipato nella precedente circolare, le segreterie delle CPC dovranno rivedere le modalità operative connesse con la fase istruttoria delle richieste, ordinando le pratiche da trattare prioritariamente per comune, quindi per data e per tipo di pratica. La convocazione della commissione andrà inviata anche ai sindaci, specificando l’orario di convocazione e l’orario approssimativo di inizio dell’esame delle pratiche di competenza.
Al fine di favorire gli adempimenti di competenza, è facoltà delle CPC di fornire ulteriori indicazioni operative, anche in accordo con le amministrazioni comunali ed anche al fine di gestire casi particolarmente complessi.
Indicazioni per il coordinamento tra le CPC e amministrazioni diverse
Si ritiene che le CPC debbano analogamente operare anche con amministrazioni diverse da quelle comunali, ove siano chiamate ad esprimersi.
In particolare per quanto attiene l’applicazione dell’articolo 66, comma 4 si richiama che la norma è strettamente finalizzata a raccordare le decisioni delle diverse amministrazioni competenti relativamente a interventi soggetti, anche in parte, ad autorizzazione paesaggistica e all’autorizzazione del soprintendente per i beni culturali.
Nel caso di autorizzazioni che interessano beni culturali la CPC trasmette tempestivamente i propri provvedimenti alla Soprintendenza per i beni culturali, assicurando per le vie brevi, quando richiesto o opportuno, il confronto con i funzionari incaricati della stessa Soprintendenza. Ferma restando la specifica competenza sotto il profilo della tutela dei beni culturali assegnata alla Soprintendenza e sotto il profilo della tutela del paesaggio assegnata alla CPC, la distinzione dei relativi procedimenti amministrativi e della documentazione richiesta, risulta rilevante raccordare gli elementi di valutazione, al fine di perseguire coerenza nelle decisioni di merito relative a un medesimo intervento.
Diverso è invece il caso dettato dal comma 1 dell’articolo 66 in relazione a interventi unitari soggetti ad autorizzazione paesaggistica di comune e di comunità per profili distinti. In questo caso la CPC assorbe e quindi tiene luogo della autorizzazione paesaggistica di competenza del sindaco.
Indicazioni per la trasmissione delle deliberazioni alla Provincia
Al fine dell’esercizio dei poteri di annullamento di cui all’articolo 70, comma 1 le CPC trasmettono copia delle autorizzazioni rilasciate al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. Per favorire efficacia ed economicità della trasmissione si ritiene ammissibile – anziché trasmettere la scansione dei provvedimenti - la consegna mediante posta certificata (serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it) dei files originali (.doc o altri formati testuali), in formato zip, relativi alle autorizzazioni rilasciate, avendo cura di assicurare nel messaggio di trasmissione l’attestazione circa la corrispondenza con i provvedimenti assunti.
Nomina CEC per comuni interessati dai processi di fusione dal primo gennaio 2016 e dall’avvio delle gestioni associate di funzioni
Con l’occasione si affronta il tema del rinnovo delle CEC per quei comuni che hanno portato a termine il processo di fusione a seguito dell’esito referendario positivo e della legge regionale istitutiva del comune unico e di cui è prevista l’estinzione a decorrere dal 1 gennaio 2016.
L’articolo 121, comma 4, (Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio) della legge provinciale n. 15 del 2015 dispone che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9.
L’articolo 9 della medesima legge dispone che i comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC) quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge ne determina la composizione – nei limiti dell’articolo 9, comma 2 -, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l’attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza in cui sono collocati.
In particolare il comma 6 dell’articolo citato prevede, che nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un’unica CEC. La commissione è nominata dal comune d’ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da sette componenti, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l’assessore all’urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta.
La norma prevede che questa disciplina si applichi anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.
In ragione del fatto che per quei i comuni di cui sia già stata disposta con legge regionale la fusione per estinzione in un unico comune e che al nuovo comune darà dato concreto avvio il 1 gennaio 2016 con la reggenza del commissario straordinario fino alle elezioni, si ritiene che la norma qui in esame, pensata per le gestioni associate e per le aree geografiche d’ambito, debba valere a maggior ragione per quei comuni i cui ambiti territoriali, e non solo l’esercizio congiunto di funzioni, siano già stati definiti con legge regionale come ambito unico, ancorchè non attivo.
Ancorché “gestioni associate”, “aree geografiche”, “ambiti” e “fusioni” mantengano ovviamente la loro propria e specifica connotazione giuridica, si ritiene che la costituzione della CEC unica, nel caso di fusioni, pur in assenza di una norma specifica che lo preveda, sia legittimata dalla stessa legge regionale e coerente con l’impostazione generale della legge provinciale sul governo del territorio 2015 e che risponda ai principi di ragionevolezza, di economicità e di semplificazione dell’azione amministrativa.
Pertanto la volontà delle amministrazioni comunali di cui sia già stata disposta la fusione con legge regionale di procedere alla nomina di un’unica CEC va sostenuta.
Si rammenta che resta percorribile, per le singole amministrazioni comunali interessate dalla fusione, l’alternativa prevista dall’articolo 7, comma 13 della legge provinciale sul governo del territorio 2015 di avvalersi delle CPC in luogo delle CEC.
Da ultimo, l’articolo 121, comma 5, dispone che la CEC unica vada nominata entro due mesi dalla data della stipula della convenzione di costituzione della gestione associata delle funzioni comunali. La stipula della convenzione, o il patto di sovracomunalità, resta l’unico atto per determinare in modo certo la volontà delle amministrazioni comunali coinvolte dall’esercizio congiunto delle funzioni e dunque, in assenza di questa rimane fermo l’obbligo di procedere al rinnovo della commissione edilizia comunale entro il termine previsto.
Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.
- Carlo Daldoss -