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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 26231 di data 20 gennaio 2016

"legge provinciale collegata alla manovra di bilancio 2016: modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015."
(Nota informativa)

Trento,  20 gennaio 2016

Prot. N. A041/   26231  - LFR/ANT

AI COMUNI
LORO SEDI

ALLE COMUNITA’
LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AGLI
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI

AI DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –
Pale di S. Martino
LORO SEDI

 

Nota informativa

Oggetto: legge provinciale collegata alla manovra di bilancio 2016: modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015.

 

Si informa che con gli articoli 27 e 28 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016) sono state apportate limitate modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015 ed è stato modificato l’art. 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991, in tema di cadute dall’alto. In particolare, l’articolo 27 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20 ha modificato, tra l’altro, i seguenti articoli della legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015:

 

- l’articolo 7, comma 3 e l’articolo 9, comma 2, in materia di scelta dei componenti delle CPC e delle CEC. Le norme introdotte mettono in capo alle comunità e ai comuni, ciascuno per la rispettiva competenza, l’obbligo di dare evidenza sui rispettivi siti istituzionali, per evidenti ragioni di trasparenza, delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse;

- il comma 9 dell'articolo 7, in materia di autorizzazione paesaggistica dei piani attuativi è stato sostituito specificando che quando le disposizioni planivolumetriche e i contenuti tipologici e formali dei piani attuativi presentano un grado di dettaglio tale da consentire la compiuta individuazione della configurazione di ogni singolo edificio o manufatto contenuto nel piano, nella sua veste architettonica e nella sua relazione con il contesto, e di tutte le altre sistemazioni previste, comprese le opere di contenimento delle terre e le sistemazioni a verde, la CPC, nell'autorizzazione paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli interventi. La modificazione si è resa necessaria per accogliere alcune sollecitazioni ministeriali dirette a rendere armoniche alla normativa statale le disposizioni provinciali in materia;

- l’articolo 64, in materia di autorizzazione paesaggistica: sono state estese le fattispecie soggette ad autorizzazione paesaggistica. La modifica si è resa necessaria per accogliere alcune sollecitazioni ministeriali dirette a rendere armoniche alla normativa statale le disposizioni provinciali in materia ed altresì per rendere più agevole la lettura dell’articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, in relazione all’articolo 78 della medesima legge provinciale e dunque per consentire una piana individuazione degli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica e dell’organo cui spetti la relativa competenza. Le modificazioni introdotte (indicate sottolineate) interessano i commi 2, 4 e 5 dell’articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e dunque:

 

- art. 64, comma 2: sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC, gli interventi che interessano:

a)   il territorio del parco nazionale dello Stelvio;
b)   il territorio dei parchi naturali provinciali;
c)   le aree di tutela ambientale individuate dal PUP;
d)   i beni ambientali di cui all'articolo 65;
e)   fuori dai centri abitati, l'installazione della segnaletica sentieristica ed escursionistica e di quella sulla denominazione di percorsi storici e culturali e la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari;
f)    nelle aree di tutela ambientale, i muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza;
g)   nelle aree di tutela ambientale, tutti gli altri interventi che non sono liberi ai sensi del comma 5.

 

- art. 64, comma 4: sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle aree di tutela ambientale:

a)   le recinzioni;
b)   i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
c)   le pavimentazioni stradali;
d)   gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere b) (interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche), d) (opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici), g) (strutture mobili e attrezzature installate per manifestazioni); gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera h), nella fattispecie gli appostamenti di caccia, quando sono realizzati in difformità rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella loro realizzazione; gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera a), quando riguardano parti esterne dell'edificio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78, comma 3, lettera b), e gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettere c) (installazione di pannelli solari o fotovoltaici), d) (legnaie pertinenziali degli edifici), e) (tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo), i) (demolizione di strutture relative a impianti fissi di telecomunicazione), m) (cartelli o di altri mezzi pubblicitari nei centri abitati) e, all'interno dei centri abitati, lettere l) (segnaletica sentieristica ed escursionistica e di quella sulla denominazione di percorsi storici e culturali) e n) (posa di cippi o simboli commemorativi).

 

- art. 64, comma 5: non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per:

a)   gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere a), c), e), f), i), j), k), l), m), n), o), p), q) e r), dall'articolo 78, comma 3, lettere b), g), h), j) e k), e gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera a), quando non riguardano parti esterne dell'edificio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78, comma 3, lettera b);
b)    le opere e gli interventi previsti in piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio ai sensi del comma 3 e che sono stati autorizzati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9;
c)     le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 92.

 

Con riferimento all’art. 78, comma 2, lettera e) è confermato che sono liberi gli interventi relativi agli allacciamenti dei servizi all’utenza diretta, inclusi quelli relativi alle linee elettriche con tensione inferiore a 30.000 volt; i medesimi allacciamenti, incluse le predette linee elettriche, sono invece soggetti al rilascio del permesso di costruire – ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera g) – o di conformità urbanistica se realizzati applicando la normativa in materia di lavori pubblici, e all’autorizzazione paesaggistica dove richiesta, se prefigurano interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria che presentano autonomia funzionale rispetto al progetto assentito con specifico titolo edilizio.

Resta ferma la competenza attribuita ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 4, per gli interventi ivi indicati.

- l’articolo 78, comma 3, lett. b), in materia di interventi liberi soggetti a comunicazione. La modifica ascrive alla categoria degli interventi liberi soggetti a comunicazione gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato o, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell’edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti;

- l’articolo 83, comma 3, in materia di inizio lavori. La modifica interessa il concetto di “reale ed effettivo intento costruttivo”, che è stato tradotto in positivo indicando che devono essere state intraprese opere tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare il manufatto, quali, ad esempio, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri o l'esecuzione di scavi coordinati al getto di fondazioni del costruendo edificio;

- l’articolo 107, comma 2, in tema di ricostruzione filologica. La modifica è diretta a consentire la ricostruzione tipologica delle preesistenze edilizie di cui al medesimo comma, anche su sedime diverso a condizione che vi sia un’espressa previsione dei PRG in tal senso e a condizione che la delocalizzazione sia autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale ad un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale.

 

Le altre modificazioni riguardano l’articolo 4, comma 1, lett. e) con l’abrogazione della norma che poneva in capo alla Provincia la funzione assegnata al servizio geologico nazionale dalla legge n. 464 del 1984, richiesta da alcune sollecitazioni ministeriali dirette a rendere armoniche alla normativa statale le disposizioni provinciali in materia; detta abrogazione comporta la necessaria applicazione della legge n. 464 del 1984 che obbliga alla comunicazione al Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA) le informazioni relative a studi o indagini nel sottosuolo nazionale, per scopi di ricerca idrica o per opere di ingegneria civile. Tali informazioni riguardano in particolare le indagini a mezzo di scavi, perforazioni e rilievi geofisici spinti a profondità maggiori di 30 metri dal piano campagna e, nel caso delle gallerie, maggiori di 200 metri di lunghezza. Ai sensi della suddetta legge il Servizio Geologico nazionale ha la facoltà di “richiedere la documentazione" e di "eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell’esecuzione degli studi e delle indagini”, anche per questo motivo si devono preventivamente comunicare le indagini o gli studi da eseguire (indicando la loro localizzazione su carta) e successivamente (entro 30 giorni dalla fine indagine) la conclusione delle indagini stesse riportando altresì i “risultati geologici e geofisici acquisiti”. La mancata comunicazione è soggetta a sanzione;

l’articolo 5, comma 4 (è stata abrogata la norma in tema di limitazione degli incarichi dei componenti della CUP) e l’articolo 116 in materia di banca della terra (la disciplina attuativa di questo articolo sarà sottoposta a parere obbligatorio della competente commissione consiliare del Consiglio provinciale, del Consiglio delle autonomie locali e degli ordini e delle categorie professionali);

l’articolo 91 ter della l.p. n. 22 del 1991 è stato modificato, chiarendo che i requisiti dei punti di ancoraggio devono soddisfare le norme sui prodotti di costruzione, senza specifica marcatura CE, come disposto dalla normativa statale in materia.

Va segnalato da ultimo anche l’articolo 18 della legge provinciale di stabilità 30 dicembre 2015, n. 21 che ha dettato la disciplina dell’esenzione dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) in relazione alle aree di cui si chieda e venga disposta l’inedificabilità secondo quanto disposto dall’articolo 45, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Le leggi provinciali n. 20 e n. 21 del 30 dicembre 2015 sono state pubblicate sul B.U.R n. 52 del 30.12.2015 e sono entrate in vigore il 31.12.2015.

Cordiali saluti

- Carlo Daldoss -

 
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