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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 466321 di data 10 agosto 2018

"Legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 – assestamento del bilancio provinciale di previsione – modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015."

AI COMUNI
LORO SEDI

ALLE COMUNITA'
LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 - TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI

AI DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello - Brenta e Paneveggio -Pale di S. Martino
LORO SEDI

 

Trento,       10 agosto 2018

Prot. n.      A041 - 466321 - / 2018

Oggetto:   legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 – assestamento del bilancio provinciale di previsione – modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015.

 

Vi informo che con la legge provinciale n. 15 del 3 agosto 2018, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020”, sono state apportate alcune modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015, entrate in vigore il giorno 4 agosto 2018.

In allegato, una breve illustrazione delle novità legislative.

Cordiali saluti

-  Carlo Daldoss  -

 

 

Oggetto: modificazione degli articoli 22, 51, 64 e 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

           All’articolo 22 (Carta di sintesi della pericolosità) della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è stato introdotto il comma 1 bis che dispone quanto segue:

“1 bis. La carta di sintesi della pericolosità identifica e valuta i fattori relativi ai pericoli idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo, anche in modo combinato tra loro, con riguardo all'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, tenendo conto dei livelli d'intensità e di probabilità degli eventi attesi e del fatto che il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali, presenta un fondo naturale di pericoli tipici dell'ambiente alpino con i quali è necessario convivere nello svolgimento delle attività, diverse da quelle di trasformazione urbanistica ed edilizia, che sul territorio vengono svolte”.

La disposizione sottolinea la valenza della carta di sintesi della pericolosità quale strumento di pianificazione del territorio rispetto ai pericoli idrogeologici, valanghivi, d’incendio boschivo e sismico, al fine della trasformazione urbanistica ed edilizia. Nello svolgimento di attività diverse da quelle di trasformazione urbanistica ed edilizia va tenuto conto che le caratteristiche morfologiche del territorio provinciale determinano la presenza di pericoli naturali tipici dell’ambiente alpino, con cui è necessario convivere pur nel rispetto del principio di precauzione.

            All’articolo 51 (Procedimento di formazione dei piani attuativi) della legge provinciale per il governo del territorio 2015,oltre a lievi correttivi di coordinamento sistematico, sono state apportate modificazioni rispetto all’organo competente all’approvazione dei piani attuativi. Segnatamente, il comma 4 dell’articolo 51 risulta ora il seguente:

            4. I piani attuativi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, sono approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC e previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse. I piani attuativi che prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi sono approvati dal consiglio comunale ai sensi del comma 2 se l'apposizione del vincolo costituisce variante al PRG"

            La nuova norma riserva sostanzialmente alla competenza del consiglio comunale l’approvazione dei piani attuativi che abbiano effetto di variante al piano regolatore generale, inclusi quelli che prevedono l’apposizione di nuovi vincoli espropriativi rispetto a quelli già previsti dal PRG vigente. I piani attuativi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore e non in contrasto con i PRG adottati, sono di competenza della giunta comunale.

            Queste modificazioni in tema di piani attuativi sono assistite dalla norma transitoria introdotta all’articolo 121, comma 16 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 che dispone che “all'approvazione dei piani attuativi presentati prima della data di entrata in vigore deldisegno di legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020" si applica l'articolo 51 nel testo vigente prima di tale data.

            All’articolo 64 (Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica)) della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è stato semplicemente corretto un errore materiale rispetto all’intervento di installazione di segnaletica sentieristica ed escursionistica che ora, più chiaramente, risulta soggetto all’autorizzazione paesaggistica del sindaco solo se realizzato in difformità rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione.

            Le modifiche appena indicate sono entrate in vigore il 4 agosto 2018.

 
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