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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Nota informativa del Dirigente del Servizio Urbanistica prot. 430060 di data 21 luglio 2020

"Informativa in merito all’annullamento del comma 3 dell’articolo 46 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale in materia di calcolo del contributo di costruzione per gli interventi di demolizione e ricostruzione."

AI COMUNI
LORO SEDI

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI

e p.c. AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

 

Trento, 21 luglio 2020

Prot. n. S013 / 2020 / 430060 / 7.2.1 - CB/LFR

Oggetto: informativa annullamento comma 3 dell’articolo 46 del regolamento urbanistico edilizio provinciale, in materia di calcolo del contributo di costruzione per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

 

Si informa che il T.R.G.A. di Trento, con sentenza n. 109 del 1 luglio 2020, non ancora passata in giudicato, ha annullato il comma 3 dell’articolo 46 del regolamento urbanistico edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61, in materia di calcolo del contributo di costruzione.

La norma annullata, il comma 3 dell’articolo 46 (Criteri per la determinazione del contributo di costruzione in relazione alle categorie tipologiche-funzionali e degli interventi edilizi) del regolamento urbanistico-edilizio provinciale disponeva, com’è noto, che se il permesso di costruire o la SCIA riguardano interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione che comportano la demolizione di volumi esistenti e la contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul sedime e su sedime diverso, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta esistente da demolire, calcolato secondo la relativa categoria tipologico funzionale e secondo l’aliquota prevista per gli interventi di recupero.

Nella legge provinciale per il governo del territorio 2015 e nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, l’applicazione alla superficie da scomputare dell’aliquota prevista per gli interventi di recupero (dal 5% all’8%), relativamente alla riduzione del contributo di costruzione da versare a seguito della nuova edificazione, corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta dell’edificio esistente oggetto di demolizione, è stata frutto di una precisa scelta del legislatore provinciale.

Le ragioni della contestazione della norma, ora annullata, derivano dalla natura e dagli effetti maggiormente severi rispetto alle norme del sistema previgente. Infatti, in vigenza della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e del Regolamento tipo per l’applicazione del contributo di concessione, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2426 di data 2 marzo 1992, poi modificato ed interamente sostituito da quello approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 7206 di data 5 novembre 1999, modificata con deliberazione n. 2723 di data 19 ottobre 2001, abrogata la prima con la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) ed il secondo con l’entrata in vigore della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015), la quale ha modificato sostanzialmente l’intero istituto, non era dovuta alcuna corresponsione per la differenza tra categorie di intervento, posto che le aliquote erano le stesse (articolo 12 “Demolizione e ricostruzione” del regolamento tipo appena richiamato). 

Ancor più chiaramente, sia la legge provinciale n. 22 del 1991 (articolo 106), sia la legge provinciale n. 1 del 2008 (articolo 115) disponevano che “l’incidenza del contributo di concessione non può essere complessivamente inferiore al 5%, né superiore al 20% del costo medio di costruzione”, senza fare alcuna distinzione tra diverse categorie di intervento (interventi di recupero o di nuova costruzione). 

La norma annullata è stata giudicata non coerente con i principi dettati dall’articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, in particolare con il comma 4 bis, norma quest’ultima che non è stata censurata e che dunque resta applicabile ai casi in esame.
Le Amministrazioni comunali dovranno quindi tenere conto dell’intervenuto annullamento giurisdizionale della norma con particolare riguardo ai procedimenti edilizi in itinere e provvedere a rideterminare il contributo di costruzione se già determinato e restituire ai privati eventuali maggiori somme già versate, laddove ciò risulti possibile in quanto non ancora emesso formalmente il permesso di costruire.

Si invitano inoltre le Amministrazioni comunali a monitorare eventuali richieste di annullamento in autotutela di titoli edilizi già rilasciati o presentati che dovessero pervenire da parte dei privati ed ad informarne lo Scrivente Servizio.
La Provincia, che non si è costituita nel giudizio di primo grado, né intende appellare, valuterà nei prossimi mesi se reintrodurre la norma regolamentare riformulandola o se mantenere il vigente quadro giuridico attuale determinatosi a seguito dell’annullamento della norma regolamentare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
- dott.ssa Lucia Frenguelli -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella  -

 
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