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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 483609 di data 07 agosto 2020

"legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”. Norme in materia urbanistica ed edilizia."

AI COMUNI 
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ALLE COMUNITA’
LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI

AI DIPARTIMENTI  E UMST DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI SERVIZI E UMSE DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –Pale di S. Martino 
LORO SEDI

 

Trento, 07 agosto 2020

Prot. n. S013 / 2020 / 483609 / 18.2

Oggetto: legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”. Norme in materia urbanistica ed edilizia.

 

Con la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”, promulgata, pubblicata ed entrata in vigore il 6 agosto 2020, sono state apportate, tra l’altro, alcune modifiche a norme in materia urbanistica ed edilizia.

Tra i temi rilevanti interessanti dalla novella rilevo necessariamente le modifiche apportate alla legge provinciale in materia di alloggi per residenza ordinaria e per tempo libero e vacanze. 

La norma consente, in ragione degli avvenimenti legati alla pandemia e alle modifiche che essa ha indotto sui modelli di ricettività, richiedendo una maggiore disponibilità di appartamenti per le vacanze, interventi di recupero, con cambio d’uso, del patrimonio immobiliare esistente, caratterizzati da una riqualificazione sotto il profilo architettonico energetico e paesaggistico che possano assicurare anche ricadute territoriali sotto il profilo economico. A quindici anni dall’entrata in vigore della disciplina della residenza ordinaria e per tempo libero e vacanze (legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16), nella conferma sostanziale degli obiettivi della legge e dei suoi provvedimenti attuativi, si intende consentire – mediante gli strumenti di pianificazione urbanistica – una ricognizione sul patrimonio edilizio esistente per individuare un dimensionamento massimo per il cambio d’uso. I comuni – entro il 31 dicembre 2021 – fissano la quota massima degli interventi di cambio d’uso per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze su edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge nel rispetto di una serie di condizioni, finalizzate alla riqualificazione architettonica ed energetica degli edifici e del rispetto di quanto realizzato per rispondere al fabbisogno abitativo primario. Fino all’individuazione del dimensionamento previsto dal comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 è ammesso il cambio d’uso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge in alloggi per il tempo libero e vacanze entro un contingente pari al 10 per cento del dimensionamento per residenza ordinaria individuato  a suo tempo con il PRG di adeguamento all’articolo 57, comma 3, della l.p. 1/2008. Pur nel tentativo di rispondere alle dinamiche economico-sociale e di perseguire delle positive ricadute territoriali, la modifica introdotta vuole in ogni caso salvaguardare le scelte condotte dai comuni, consentendo l’applicazione della nuova disciplina solo laddove non sia stata esclusa la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze e se, entro il 20 dicembre 2020, i comuni non andranno ad escludere l’applicazione di questa norma con deliberazione consiliare. Le condizioni fissate per l’intervento di cambio d’uso richiedono che l’intervento sia ricompreso in uno di recupero del patrimonio edilizio esistente che comporti la riqualificazione energetica e architettonica dell’edificio, come spiegato nella norma. Come detto, mi preme sottolineare che la norma non va a interessare gli edifici realizzati in corrispondenza delle aree introdotte nei PRG approvati dopo l’entrata in vigore della l.p. n. 15/2015 e rispondenti al fabbisogno abitativo primario, nel rispetto del principio di riduzione del consumo di suolo di cui all’articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio.

In ragione dell’avvio del processo di riforma istituzionale con la legge di assestamento è stato affrontato un secondo tema importante, relativo all’assetto delle comunità, prevedendo la nomina di un commissario. Per gli aspetti afferenti alla materia urbanistica e di tutela del paesaggio le modifiche approvate mantengono in carica le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) nella pienezza delle loro funzioni per tutta la durata del mandato commissariale e, per l’espletamento delle funzioni in materia di pianificazione urbanistica delle comunità, prevedono la nomina dell’Assemblea di comunità. Tenuto conto delle tematiche e del processo che si prefigura rinvio, al riguardo, a ulteriori note di commento.

Nel ricordare che per eventuali approfondimenti resta a disposizione il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in allegato si invia una sintesi delle norme novellate e delle loro puntuali finalità.

Distinti saluti

- Mario Tonina -

 

 

Allegato: Norme in materia di urbanistica ed edilizia   (6 pagine - consulta versione PDF)

 
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