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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 604971 di data 02 settembre 2022

Legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 - Prime indicazioni applicative.
(allegato predisposto dall'A.P.R.I.E.)

Spettabili
AI COMUNI
ALLE COMUNITÀ
AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
AI DIPARTIMENTI E UMST DELLA PROVINCIA
AI SERVIZI E UMSE DELLA PROVINCIA
AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –Pale di S. Martino LORO SEDI

e p.c.
Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia
Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio

 

Trento, 2 settembre 2022

Prot. S502 / 2022 / 604971 / 1.1.1 / LB/SV/MP


Oggetto: Legge Provinciale 2 maggio 2022 n.4 – Prime indicazioni applicative

 


Con riferimento alla Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2 maggio 2022, n.4, si ritiene opportuno trasmettere, in collaborazione con il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, alcuni
chiarimenti procedurali e dare alcune indicazioni univoche riguardo ai titoli e alla modulistica da richiedere e ad altre tematiche prospettate nelle prime richieste di parere sin qui pervenute.

Al fine di rendere omogenea su tutto il territorio provinciale l’attuazione della legge in oggetto, si trasmette in allegato una tabella che riassume sinteticamente, per ogni fonte rinnovabile trattata,
quelle che sono le procedure autorizzative, suddivise per soglia di potenza, titolo da richiedere e provvedimento da attuare. Tale quadro riepilogativo è pubblicato sul sito istituzionale di APRIE
www.energia.provincia.tn.it e sul sito del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio www.urbanistica.provincia.tn.it utile anche al cittadino e al tecnico in merito alle procedure da seguire e alle autorizzazioni necessarie.

In relazione a ciò, si ritiene utile specificare alcune casistiche in relazione ai titoli edilizi richiesti ed alla corrispondente modulistica.

 

L’articolo 7 della l.p. 4/2022 dispone che:

1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sulle coperture delle costruzioni esistenti e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nelle predette costruzioni possono essere liberamente effettuate, previa comunicazione al comune, e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusa l'autorizzazione paesaggistica. Restano fermi l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali e dei beni culturali e il rispetto delle norme sulla sicurezza, antisismiche, igienico-sanitarie e di tutela del pericolo idrogeologico.

2. Il comma 1 si applica anche all'installazione, nelle pertinenze delle costruzioni, di impianti solari fotovoltaici e termici a terra con capacità di generazione inferiore alle soglie previste dall'articolo 3, comma 1, per l'applicazione dell'autorizzazione integrata.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi gli impianti solari fotovoltaici e termici devono essere installati in modo da minimizzarne la visibilità, con inclinazione identica o coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda in aderenza o integrati, e possono essere installati a terra nelle pertinenze delle costruzioni solo in caso di insufficienza o inidoneità della copertura della costruzione medesima.

4. [Gli interventi previsti dai commi 1 e 2 non si computano ai fini della determinazione della distanza e dell’altezza, fermo restando il rispetto di 1,5 metri dai confini] (abrogato)

5. [...]
6. [...]

 

Si specifica che per gli impianti di cui al succitato comma 1, non vi è limite di potenza all’installazione; pertanto, anche impianti fotovoltaici aventi potenza superiore a 50 kW installati
sulle coperture delle costruzioni esistenti sono soggetti alla sola Comunicazione Opere Libere a firma del proprietario, senza necessità di pareri paesaggistici, ad eccezione degli edifici tutelati secondo il Codice dei beni culturali ed il paesaggio che rimangono soggetti a preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni architettonici.

La sola Comunicazione si applica agli impianti solari fotovoltaici e termici realizzati sulle coperture di tutte le costruzioni esistenti e a quelli ubicati a terra nelle pertinenze - fermo restando, per questi ultimi, il rispetto delle soglie (50 kW) - indipendentemente dalla loro natura od ubicazione (a titolo esemplificativo, siano essi in centro storico, in aree agricole di pregio, su edifici produttivi). Ciò avviene sempre rispettando il concetto di “copertura esistente” e di “pertinenza”.

Qualora gli impianti siano ubicati nei centri storici o negli insediamenti storici sparsi, sia sulle coperture che nelle pertinenze, valgono, inoltre, le prescrizioni del comma 3: “essere installati in modo da minimizzarne la visibilità, con inclinazione identica o coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda in aderenza o integrati, e possono essere installati a terra nelle pertinenze delle costruzioni solo in caso di insufficienza o inidoneità della copertura della costruzione medesima.

Gli impianti ubicati sugli edifici ma non in copertura seguono, invece, il corrispondente titolo edilizio normato dalla l.p. 15/2015.

L’installazione di pannelli fissi o semoventi su balconi o in facciata in condominio non è ammessa come opere libere con comunicazione. Detta installazione può essere consentita qualora  integrata in progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia – interventi che richiedono il permesso di costruire – o in qualsivoglia intervento generale di riqualificazione energetica su edificio esistente.

Nel caso di nuove strutture realizzate appositamente per ospitare pannelli solari e fotovoltaici queste sono soggette al corrispondente titolo previsto dalla legge provinciale per il governo del
territorio 2015; l’art.8 della l.p. 4/2022 prevede per le strutture in esame misure di agevolazione che si sostanziano in termini di esenzione della superficie dal calcolo della SUN e dal versamento
degli oneri di costruzione.

In particolare per dette strutture quali tettoie, pensiline e altri manufatti di supporto, preme precisare che la loro realizzazione trova causa e limite nella installazione degli impianti solari: ne
consegue che la funzione che svolgono, cioè il supporto all’impianto da fonte rinnovabile, è il fine precipuo della loro costruzione.

Con riguardo alla Comunicazione da presentare ai fini dell’articolo 7 e dell’Allegato D di cui alla l.p. 4/2022, in attesa dell’aggiornamento della modulistica unica vigente, dovrà essere impiegato il
modello “Comunicazione Opere Libere” presente nella modulistica edilizia unificata, in uso per le comunicazioni opere libere di cui all’articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, inserendo nelle “note” o come allegato i dati tecnici e la potenza nominale dell’impianto.

Si rammenta, infine, che la Comunicazione Opera Libera, nell’ottica di non appesantire il procedimento amministrativo, non gravare sul cittadino ed agevolare l’installazione di impianti da
fonti rinnovabili, prevede, per questo tipo di intervento, la presentazione della documentazione essenziale e necessaria, trattandosi di opera libera. Per la sola installazione di pannelli e impianti
funzionali agli stessi non è prescritto di dover presentare progetti a firma di tecnici, relazioni particolareggiate o altri elementi che non possano essere prodotti dal proprietario o dall’impresa
esecutrice, salvo casi particolari o casi in cui si ritenga necessario, ad esempio per la verifica di quanto disposto dall’articolo 7, comma 3 con riferimento alla “minimizzarne la visibilità, con  inclinazione identica o coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda in aderenza o integrati, e possono essere installati a terra nelle pertinenze delle costruzioni solo in caso di
insufficienza o inidoneità della copertura della costruzione medesima”. Si raccomanda, quindi, alle amministrazioni locali, nell’ambito delle proprie competenze, di limitarsi a richiedere gli
elementi essenziali, tra i quali ricade sempre la potenza nominale dell’impianto e l’eventuale presenza di sistemi di accumulo e, sotto il profilo urbanistico, rientrano sempre le verifiche del
rispetto delle norme sulla sicurezza, antisismiche, igienico-sanitarie e di tutela del pericolo idrogeologico e le necessarie autorizzazioni in tema di tutela dei beni ambientali e dei beni culturali.

Infine, in materia di distanze, si rammenta che con la legge n. 7 del 2022 di riforma istituzionale è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 7 che recava: “Gli interventi previsti dai commi 1 e 2 non si
computano ai fini della determinazione della distanza e dell’altezza, fermo restando il rispetto di 1,5 metri dai confini”. Conseguentemente la disciplina delle distanze trova la propria fonte
normativa nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010 che prescrive una distanza di 10 metri dalle costruzioni e di 5 metri dai confini.

Giova precisare, per gli impianti insistenti sulle aree pertinenziali, che è sempre possibile la loro collocazione in aderenza al manufatto/costruzione di cui è servente, funzionale e accessoria,
senza dunque rispettare la distanza minima di 10 metri che è norma, tra l’altro, a tutela in primo luogo dei soggetti terzi che possano risultare lesi dal mancato rispetto delle distanze. Applicare la
disciplina sulle distanze escludendo la possibilità di collocare detti impianti nelle pertinenze ed in aderenza alle costruzioni non favorisce il potenziamento delle energie rinnovabili che al contrario è l’obiettivo fondamentale della legge provinciale n. 4 del 2002, qui in commento.

 

L’articolo 5 della l.p. 4/2022 dispone che:

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, gli interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore alle soglie della tabella A del decreto legislativo n.387 del 2003 e dell’allegato A sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nell’ambito della procedura abilitativa semplificata disciplinata dal presente articolo.

2. La SCIA, accompagnata dalla relazione prevista dall'articolo 86, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è presentata al comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Alla SCIA sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

3. Se entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA il comune accerta l'assenza di una o più delle condizioni dichiarate nella relazione, vieta di iniziare i lavori. Quando il comune non procede ai sensi di questo comma l'attività di costruzione è da ritenersi assentita.

4. Se la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili è sottoposta ad atti di assenso di competenza del comune o di altre amministrazioni e questi atti non sono allegati alla SCIA, il comune provvede ad acquisirli d'ufficio o convoca, entro venti giorni dalla presentazione della SCIA, una conferenza di servizi decisoria dandone comunicazione al proponente. Il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 è sospeso fino all'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso o fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.

5. La sussistenza del titolo a realizzare l'intervento è provata con la copia della SCIA da cui risulta la data di presentazione della SCIA stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista, gli atti di assenso eventualmente necessari.

5 bis. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni decorrenti dal termine di conclusione della procedura di cui al comma 3 o al comma 4.

6. Per quanto non disciplinato da quest’articolo si applica l'articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

 

Per il procedimento di PAS si fa riferimento in via transitoria alla SCIA usata per il procedimento edilizio, tenendo conto che ai fini della l.p. 4/2022 la SCIA va presentata al comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, termine entro il quale il Comune è tenuto a verificare gli atti presentati e richiedere eventualmente integrazioni o vietare l’inizio dei lavori.

Per quanto riguarda la CILA (articolo 6) per gli interventi indicati dalla tabella Allegato C della l.p. 4/2022, si fa riferimento alla modulistica edilizia già in vigore.

A completamento di quanto sopra, con riguardo alla modulistica e al procedimento di AIE di cui all’articolo 3 per gli impianti aventi potenza superiore alle soglie individuate nella legge, l’Agenzia
Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia sta predisponendo il procedimento dettagliato e la modulistica che, a breve, sarà disponibile sul sito energia.provincia.tn.it.

Infine si comunica che APRIE ed il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio stanno predisponendo alcune FAQ, raccogliendo quesiti già posti da alcune amministrazioni comunali, che saranno quanto prima messe a disposizione sui siti dei rispettivi servizi. Si stanno pianificando, inoltre, sia un percorso formativo per approfondire il tema energia e paesaggio, sia incontri illustrativi rivolti ai tecnici comunali per chiarire le questioni legate all’applicazione della l.p. 4/2022.

Da ultimo, si fa presente che le richieste di chiarimenti e pareri devono essere indirizzate all’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia all’indirizzo: aprie@provincia.tn.it inserendo l’oggetto: “Quesito l.p. 4/2022”. APRIE, coordinandosi con le strutture provinciali competenti ed in particolare con il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per i quesiti di approfondimento che attengano in maniera specifica alla materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, provvederà a dare riscontro.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

- Mario Tonina -

Allegato:
ALLEGATO 1 Tabella Riepilogativa

 

(L'ALLEGATO - PREDISPOSTO DA A.P.R.I.E. - E' DISPONIBILE SOLO IN FORMATO PDF TESTUALE)

 

 
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