"1. In materia di vigilanza sull'attivitā edilizia, di definizione delle costruzioni abusive, di sanzioni, comprese le sanzioni a tutela del paesaggio, e dei relativi procedimenti comminatori continuano ad applicarsi gli articoli da 123 a 138 della legge urbanistica provinciale 2008, anche con riferimento alle nuove categorie d'intervento introdotte dall'articolo 77. Con deliberazione della Giunta provinciale č indicata, a mero titolo ricognitivo, la corrispondenza fra le disposizioni richiamate dagli articoli da 123 a 138 della legge urbanistica provinciale 2008 e quelle della presente legge."