(art. 59 della L.P. 1/2008)
Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, della L.P. 15/2015, i provvedimenti attuativi della L.P. 1/2008 erano applicabili fino alla data stabilita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale previsto dall'articolo 74 della L.P. 15/2015.
Testo coordinato:
Attenzione:
- le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2010, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1);
- una volta entrate in vigore, queste disposizioni sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni, ai sensi dell'articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale; sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste dai predetti strumenti di pianificazione territoriale;
- la deliberazione n. 1553 del 26 luglio 2013 e' stata pubblicata sul Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 30 luglio 2013 ed entra in vigore il 14 agosto 2013
- la deliberazione n. 2088 del 4 ottobre 2013 entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 8 ottobre 2013 e le nuove disposizioni si applicano anche alle domande di concessione edilizia non ancora rilasciate alla stessa data
Esenzione dagli standard di parcheggio:
Per quanto concerne la disciplina dell’esenzione dagli standard di parcheggio prevista dall’articolo 9 dell’Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 2010, la delibera della Giunta provinciale n. 2088 del 4 ottobre 2013 ha precisato che rimane ferma l’attuale disciplina speciale prevista dal comma 4 dell’articolo 9 medesimo, ai sensi del quale la somma dovuta per l’esenzione a pagamento dallo standard di parcheggio è determinata in base “al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi di cui all’articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale, corrispondente a quelli richiesti dalla normativa e non garantiti dall’intervento realizzato.”.
Continuano pertanto ad applicarsi i criteri specifici previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 del 21 ottobre 2005 e successive modificazioni, con l’applicazione del costo di costruzione riferito al volume, non trovando applicazione in questo caso la nuova disciplina sul pagamento del contributo di concessione, con la sola sostituzione della superficie minima di riferimento per posto auto che è aumentata da 12 metri quadrati a 12,50 metri quadrati , in coerenza con le modifiche apportate all’Allegato 3 della deliberazione n. 2023 del 2010.
Provvedimenti:
Circolari:
Indicazioni metodologiche:
Altri documenti:
**** Attenzione: il link diretto agli Schemi Tecnici e' stato temporaneamente rimosso in attesa dell'adozione del Regolamento unico provinciale ****
(pagina aggiornata in data 22 giugno 2015 -- link rimosso il 3 marzo 2016)