(art. 56, comma 2, della L.P. 1/2008)
Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, della L.P. 15/2015, i provvedimenti attuativi della L.P. 1/2008 erano applicabili fino alla data stabilita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale previsto dall'articolo 74 della L.P. 15/2015.
Ai sensi del punto 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, la seguente deliberazione - adottata ai sensi dell'articolo 18 quinquies della L.P. 22/1991 - restava applicabile quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 56, comma 2, della L.P. 1/2008.
(pagina aggiornata il 07 ottobre 2010)