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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

L.P. 4 marzo 2008, n. 1

Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Testo della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1  
"Pianificazione urbanistica e governo del territorio"

(Pubblicata sul B.U. 11 marzo 2008, n. 11, supplemento n. 2)
(per le disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore della legge e delle successive modifiche, vedi la pagina dedicata)

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PARZIALE ABROGAZIONE:

L'art. 124, comma 2, lettera a) della L.P. 4 agosto 2015, n . 15 [entrata in vigore il 12 agosto 2015] ha disposto l'abrogazione di questa legge provinciale, tranne l'articolo 57, gli articoli da 81 a 91 e da 123 a 138, l'articolo 149 bis, il comma 4 dell'articolo 151, il comma 1 dell'articolo 152, i commi 2 e 3 dell'articolo 153, gli articoli 154 e 155.

 

Ultime modifiche e norma transitoria:

Questa legge è stata modificata da ultimo dall'articolo 51 della L.P. 4 agosto 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024) - pubblicata sul B.U.R. 8 agosto 2022, n. 31, straord. n. 3, ed entrata in vigore il 9 agosto 2022 - che ha abrogato l'articolo 87 (Criteri di selezione dei materiali da costruzione).

Questa legge è stata modificata in precedenza dall'articolo 9 della L.P. 2 maggio 2022, n. 4 (Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022), pubblicata sul B.U.R. 3 maggio 2002, n. 17, straord. n. 3. E' stato modificato solo l'articolo 88.

Questa legge era stata modificata in precedenza dall'articolo 39 della L.P. 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge provinciale di stabilità 2022), pubblicata sul B.U.R. 27 dicembre 2021, n. straord. n. 3, ed entrata in vigore il 28 dicembre 2021.  E' stato modificato solo l'articolo 86.

L'ultima modifica rilevante è stata apportata dall'articolo 23 della L.P. 28 dicembre 2020, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021) , pubblicata sul B.U.R. del 28 dicembre 2020, n. 52, straord. n. 2, ed entrata in vigore il 29 dicembre 2020.

L'articolo 23, comma 8, della L.P. 15/2020 dispone che il nuovo testo dell'articolo 86 (Premialità edilizie per la diffusione dell'edilizia sostenibile e in legno di qualità) e la relativa delibera attuativa si applica dal 1° luglio 2021. Tale articolo è stato successivamente modificato dall'articolo 1 della L.P. 23 giugno 2021, n. 15, pubblicata sul B.U.R. 23 giugno 2021, n. 24, straord. n. 3, ed entrata in vigore il 24 giugno 2021.

Per effetto di quest'ultima modifica, quindi, il termine del 1° luglio 2021 per l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 86, è stato rinviato al 31 dicembre 2021.

 

(pagina aggiornata in data 18 agosto 2022)

 
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