Logo per la stampa
Portale della Provincia Autonoma di Trento
Giovedì 18 Aprile 2024
carattere » Imposta la dimensione del carattere predefinita Imposta la dimensione del carattere grande Imposta la dimensione del carattere molto grande

Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

L.P. 1/2008 - Elenco articoli modificati dalla L.P. 27 dicembre 2012, n. 25


L'articolo 70 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (Legge finanziaria provinciale 2013) ha apportato varie modificazioni al testo della Legge Urbanistica provinciale, riportate di seguito:


 

Titolo II - La pianificazione territoriale

  • art. 14 (Carta di sintesi della pericolosità) modificato comma 6
  • art. 25 bis (Stralci del piano territoriale della comunità) sostituito comma 2
  • art. 29 (Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale) abrogata lettera h) del comma 3
  • art. 43 (Piano guida) modificato comma 1 bis
  • art. 46 (Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica) modificato comma 4 e abrogato comma 4 bis
  • aggiunto nuovo art. 61 bis (Ricostruzione filologica degli edifici)

Titolo IV - Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato

  • art. 91 (Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di certificazione energetica degli edifici) modificato comma 15

Titolo V - Disposizioni in materia di titoli abilitativi

  • art. 97 (Disciplina degli interventi sul territorio) modificata lettera a bis) del comma 1, aggiunta lettera c bis) al comma 1, modificato comma 1 bis)
  • art. 99 (Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti) modificata lettera e) del comma 1, e abrogata lettera f) dello stesso comma
  • art. 100 (Interventi soggetti a concessione) modificata lettera d) del comma 1
  • art. 101 (Presentazione della domanda di concessione) modificato comma 2
  • la rubrica della sezione II del capo II del titolo V (Denuncia d'inizio di attività) e' stata modificata in "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)"
  • art. 105 (Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività) sostituito comma 1
  • art. 106 (Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività) modificato comma 1, sostituiti comma 2 e 5, abrogato comma 3, aggiunto nuovo comma 5 bis
  • art. 113 (Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga) sostituito comma 3
  • art. 116 (Casi di riduzione del contributo di concessione) abrogata lettera d) del comma 2
  • art. 117 (Esenzione dal contributo di concessione) inserita nuova lettera c bis) nel comma 1

Titolo VI - Obblighi particolari, vigilanza e sanzioni

  • art. 128 (Definizione delle costruzioni abusive) aggiunto nuovo comma 5 bis
  • art. 130 (Lottizzazioni abusive) aggiunto nuovo comma 4 bis

Titolo VII - Snellimento delle procedure, disposizioni transitorie e finali

  • art. 148 (Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali) modificata lettera d) del comma 5, aggiunto nuovo comma 8 ter
  • art. 149 (Altre disposizioni transitorie) aggiunto nuovo comma 4 ter
  • art. 149 bis (Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali) abrogato comma 2

 


 

I commi da 22 a 27 dell'articolo 70 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 hanno previsto le seguenti disposizioni transitorie:

  1. Per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia, la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare, per gli anni 2012 e 2013, i provvedimenti di adeguamento del costo di costruzione previsto dall'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale.

  2. Salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, ovunque ricorrano, quelle di "denuncia d'inizio attività" e "DIA", nella legge urbanistica provinciale e nelle altre disposizioni legislative provinciali in materia di urbanistica. Con regolamento, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la legge urbanistica provinciale e le altre disposizioni legislative provinciali possono essere modificate per adeguarle a questo comma. Per le domande di concessione e le denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni vigenti prima della medesima data.

  3. Gli edifici assoggettati dai piani regolatori generali a sostituzione edilizia sono equiparati agli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9 [che ha modificato l'articolo 99 della legge urbanistica]. Le disposizioni previste dal comma 9, in materia di demolizione e ricostruzione di edifici soggetti a ristrutturazione edilizia, e da questo comma si applicano alle domande di titolo edilizio presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. Le disposizioni previste dal comma 9 prevalgono su quelle recate in materia dai piani regolatori generali e dai regolamenti edilizi adottati e vigenti, nel rispetto delle previsioni tipologiche, architettoniche e planivolumetriche stabilite dai predetti strumenti di pianificazione comunale. Fermo restando il rispetto dei limiti planivolumetrici stabiliti dal piano regolatore generale, si considerano conformi alle disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9 e di questo comma anche gli interventi che prevedono soluzioni architettoniche e tipologiche diverse da quelle previste dai piani regolatori generali, se sono stati valutati positivamente dalla CPC.

  4. Il comma 8 dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale è applicabile, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 4, anche con riferimento a crolli e demolizioni totali o parziali già avvenuti alla data di entrata in vigore di questa legge nel solo caso di edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione edilizia secondo la disciplina prevista dai piani regolatori generali in conformità al predetto articolo 61 della legge urbanistica provinciale.

  5. Le disposizioni introdotte dal comma 6 [che ha inserito nella legge urbanistica il nuovo articolo 61 bis] trovano applicazione solo successivamente all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale, in presenza sul territorio comunale di ruderi come definiti dalle disposizioni attuative del medesimo articolo 61.

  6. Il comma 4 bis dell'articolo 130 della legge urbanistica provinciale, inserito da questo articolo, si applica a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema informativo telematico, individuata con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di catasto.

 


 

L'articolo 71 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 ha apportato alcune modifiche al seguente articolo della L.P. 22/1991:

  • art. 91 ter (Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall'alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture) - sostituiti commi 2 e 4, abrogato comma 5

 

 

(pagina pubblicata il 10 gennaio 2013)

 
Collegamenti:
 
 
note legali | Intranet | scrivi al gruppo portale | Cookie Policy