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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

L.P. 1/2008 - Disposizioni transitorie

Principali disposizioni transitorie:

NOTA 1: la nuova legge urbanistica e' entrata in vigore il giorno 26 marzo 2008. Si precisa che in prima istanza le norme direttamente applicabili sono solo quelle che non richiedono disposizioni attuative di carattere regolamentare o deliberazioni della Giunta provinciale. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme della L.P. n. 22 del 1991, secondo quanto stabilito dalle norme transitorie (si vedano in particolare gli articoli 148, 149 e 150) -- vedi anche il Testo di Raffronto tra nuova e vecchia legge urbanistica. [Attenzione, questa fase transitoria si conclude il 30 settembre 2010]

NOTA 2: con l'entrata in vigore - 1° ottobre 2010 - del Regolamento di attuazione della legge urbanistica ( d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, ) la L.P. n. 22 del 1991 é stata abrogata, fatta eccezione per gli articoli 91 ter, 155 e 156 bis, ma restano ancora applicabili i provvedimenti attuativi citati dal regolamento e dalla deliberazione della giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, nonché le disposizioni in materia di fasce di rispetto stradale.

NOTA 3: ai sensi del comma 2 dell'articolo 54 della L.P. 8/2012, le disposizioni del nuovo articolo 62 ter della legge urbanistica (Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole) si applicano anche ai progetti d'impianto per i quali, alla data di entrata in vigore della predetta legge (23 maggio 2012), non è stato ancora rilasciato il titolo abilitativo edilizio.

NOTA 4: l'articolo 26 della L.P. 24/2012 dispone che fino alla data stabilita dal regolamento previsto dall'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, continuano ad applicarsi gli articoli 31, 32 e 37 della legge urbanistica nel testo anteriore alle modificazioni apportate dalla stessa legge.

NOTA 5: il comma 12 dell'articolo 28 della L.P. 19/2013 dispone che le modifiche apportate alla legge urbanistica dai precedenti commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 dello stesso articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.P. 19/2013   [9 ottobre 2013].

NOTA 6: l'articolo 53 della L.P. 14/2014 non prevede alcuna disposizione transitoria.


 

 

I commi da 22 a 27 dell'articolo 70 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 e s.m. hanno previsto le seguenti disposizioni transitorie:

  1. Per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia, la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare, per gli anni 2012, 2013 e 2014, i provvedimenti di adeguamento del costo di costruzione previsto dall'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale. (*)

  2. Salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, ovunque ricorrano, quelle di "denuncia d'inizio attività" e "DIA", nella legge urbanistica provinciale e nelle altre disposizioni legislative provinciali in materia di urbanistica. Con regolamento, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la legge urbanistica provinciale e le altre disposizioni legislative provinciali possono essere modificate per adeguarle a questo comma. Per le domande di concessione e le denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni vigenti prima della medesima data, fatta eccezione per quanto diversamente previsto da questo comma. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 116 della legge urbanistica provinciale, benché abrogata dal comma 16, si applica fino all'entrata in vigore delle prime modifiche della disciplina regolamentare in materia di contributo di concessione successive alla data di entrata in vigore di questo comma. La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 117 della legge urbanistica provinciale, come inserita dal comma 17, si applica anche alle domande di concessione e alle denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di questo comma, se alla medesima data il contributo di concessione non è stato pagato. Il comma 5 bis dell'articolo 128 della legge urbanistica provinciale, come inserito dal comma 18, si applica dalla data di entrata in vigore di questo comma, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di concessione, della denuncia di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività. (**)

  3. Gli edifici assoggettati dai piani regolatori generali a sostituzione edilizia sono equiparati agli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9 [che ha modificato l'articolo 99 della legge urbanistica]. Le disposizioni previste dal comma 9, in materia di demolizione e ricostruzione di edifici soggetti a ristrutturazione edilizia, e da questo comma si applicano alle domande di titolo edilizio presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. Le disposizioni previste dal comma 9 prevalgono su quelle recate in materia dai piani regolatori generali e dai regolamenti edilizi adottati e vigenti, nel rispetto delle previsioni tipologiche, architettoniche e planivolumetriche stabilite dai predetti strumenti di pianificazione comunale. Con l'espressione del parere per il rilascio della concessione, la commissione edilizia si pronuncia in merito alla coerenza del progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con le previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio. Fermo restando il rispetto dei limiti planivolumetrici stabiliti dal piano regolatore generale, si considerano conformi alle disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9 e di questo comma anche gli interventi che prevedono soluzioni architettoniche e tipologiche diverse da quelle previste dai piani regolatori generali, se sono stati valutati positivamente dalla CPC. (***)

  4. Il comma 8 dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale è applicabile, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 4, anche con riferimento a crolli e demolizioni totali o parziali già avvenuti alla data di entrata in vigore di questa legge nel solo caso di edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione edilizia secondo la disciplina prevista dai piani regolatori generali in conformità al predetto articolo 61 della legge urbanistica provinciale.

  5. Le disposizioni introdotte dal comma 6 [che ha inserito nella legge urbanistica il nuovo articolo 61 bis] trovano applicazione solo successivamente all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale, in presenza sul territorio comunale di ruderi come definiti dalle disposizioni attuative del medesimo articolo 61.

  6. Il comma 4 bis dell'articolo 130 della legge urbanistica provinciale, inserito da questo articolo, si applica a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema informativo telematico, individuata con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di catasto.

(*)     questa disposizione transitoria (comma 22 art. 70) é stata così modificata dall'articolo 32 della L.P. 4/2014
(**)   questa disposizione transitoria (comma 23 art. 70) é stata così modificata dall'articolo 15, comma 1, della L.P. 9/2013
(***) questa disposizione transitoria (comma 24 art. 70) é stata così modificata dall'articolo 18 della L.P. 4/2013 e dall'articolo 32 della L.P. 4/2014


 

 

L'articolo 24 della L.P. 9 agosto 2013, n. 16 ha previsto le seguenti disposizioni transitorie in attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla  prestazione energetica nell'edilizia nonché delle disposizioni statali di attuazione della medesima:

  • [comma 2] Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia di edifici ad energia quasi zero.

  • [comma 6] La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua la data a decorrere dalla quale l'attestato di prestazione energetica, la documentazione tecnica sottoscritta dal progettista in relazione ai requisiti di prestazione energica, l'asseverazione di conformità e il certificato di regolare esecuzione sottoscritti dal direttore lavori in relazione ai requisiti di prestazione energetica, sono redatti nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Resta ferma la validità degli attestati di certificazione energetica e di prestazione energetica rilasciati fino alla data individuata dalla predetta deliberazione.

  • [comma 7]   Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 4 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), la Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, modifica le norme relative alla metodologia di calcolo della prestazione energetica e ai requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 5, della legge urbanistica provinciale, come modificato dal comma 1 di questo articolo. Le medesime deliberazioni possono disciplinare ogni altro aspetto connesso alle modificazioni previste dal primo periodo di questo comma, anche in deroga al regolamento e ferma restando la necessità di procedere all'adeguamento dello stesso. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta provinciale continuano ad applicarsi i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia e le metodologie di calcolo della prestazione energetica previsti dalla normativa provinciale vigente.

 

 

L'articolo 34 della L.P. 14 maggio 2014, n. 3 ha previsto le seguenti disposizioni transitorie:

  1. Gli articoli 31 e 33 della legge urbanistica provinciale, come modificati da questa legge, si applicano anche ai procedimenti di adozione di piano regolatore generale e di variante del piano regolatore generale in corso alla data di entrata in vigore di questa legge [4 giugno 2014], se non è ancora stato rilasciato il parere previsto dall'articolo 148, comma 5, lettera a), della legge urbanistica provinciale. In questo caso si applicano i commi da 4 a 8 dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale, come sostituito dall'articolo 7 di questa legge. Per i piani già ricevuti dalla struttura alla data di entrata in vigore di questa legge i termini previsti dall'articolo 31, comma 4, e dall'articolo 33, comma 2 bis, della legge urbanistica provinciale, come modificati da questa legge, decorrono dalla data di entrata in vigore di questa legge.

  2. Gli articoli 42, 44, 46 e 51 [piani attuativi], come modificati da questa legge, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge e ai procedimenti di variante dei piani attuativi vigenti.

  3. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi degli articoli 37 e 38 [interventi in aree agricole] dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), sono esaminate dalla sottocommissione della CUP disciplinata dall'articolo 62 della legge urbanistica provinciale, come modificato da questa legge.

  4. L'articolo 101 della legge urbanistica provinciale [presentazione domanda concessione edilizia], come modificato da questa legge, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in mancanza dei criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale.

  5. L'articolo 113, comma 1, della legge urbanistica provinciale [realizzazione in deroga di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali], come modificato da questa legge, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in mancanza dei criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale.

 

(pagina aggiornata il 19 gennaio 2015)

 
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