Principali disposizioni transitorie:
NOTA 1: la nuova legge urbanistica e' entrata in vigore il giorno 26 marzo 2008. Si precisa che in prima istanza le norme direttamente applicabili sono solo quelle che non richiedono disposizioni attuative di carattere regolamentare o deliberazioni della Giunta provinciale. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme della L.P. n. 22 del 1991, secondo quanto stabilito dalle norme transitorie (si vedano in particolare gli articoli 148, 149 e 150) -- vedi anche il Testo di Raffronto tra nuova e vecchia legge urbanistica. [Attenzione, questa fase transitoria si conclude il 30 settembre 2010]
NOTA 2: con l'entrata in vigore - 1° ottobre 2010 - del Regolamento di attuazione della legge urbanistica ( d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, ) la L.P. n. 22 del 1991 é stata abrogata, fatta eccezione per gli articoli 91 ter, 155 e 156 bis, ma restano ancora applicabili i provvedimenti attuativi citati dal regolamento e dalla deliberazione della giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, nonché le disposizioni in materia di fasce di rispetto stradale.
NOTA 3: ai sensi del comma 2 dell'articolo 54 della L.P. 8/2012, le disposizioni del nuovo articolo 62 ter della legge urbanistica (Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole) si applicano anche ai progetti d'impianto per i quali, alla data di entrata in vigore della predetta legge (23 maggio 2012), non è stato ancora rilasciato il titolo abilitativo edilizio.
NOTA 4: l'articolo 26 della L.P. 24/2012 dispone che fino alla data stabilita dal regolamento previsto dall'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, continuano ad applicarsi gli articoli 31, 32 e 37 della legge urbanistica nel testo anteriore alle modificazioni apportate dalla stessa legge.
NOTA 5: il comma 12 dell'articolo 28 della L.P. 19/2013 dispone che le modifiche apportate alla legge urbanistica dai precedenti commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 dello stesso articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.P. 19/2013 [9 ottobre 2013].
NOTA 6: l'articolo 53 della L.P. 14/2014 non prevede alcuna disposizione transitoria.
I commi da 22 a 27 dell'articolo 70 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 e s.m. hanno previsto le seguenti disposizioni transitorie:
(*) questa disposizione transitoria (comma 22 art. 70) é stata così modificata dall'articolo 32 della L.P. 4/2014
(**) questa disposizione transitoria (comma 23 art. 70) é stata così modificata dall'articolo 15, comma 1, della L.P. 9/2013
(***) questa disposizione transitoria (comma 24 art. 70) é stata così modificata dall'articolo 18 della L.P. 4/2013 e dall'articolo 32 della L.P. 4/2014
L'articolo 24 della L.P. 9 agosto 2013, n. 16 ha previsto le seguenti disposizioni transitorie in attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia nonché delle disposizioni statali di attuazione della medesima:
L'articolo 34 della L.P. 14 maggio 2014, n. 3 ha previsto le seguenti disposizioni transitorie:
(pagina aggiornata il 19 gennaio 2015)