Le domande andranno inoltrate all'indirizzo e-mail dell'Ufficio Pianificazione urbanistica, sotto riportato:
uff.urbpu@provincia.tn.it
Quali sono i piani da assoggettare a valutazione strategica?
Il capitolo, denominato “Ambito di applicazione”, nelle Linee guida per l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale chiarisce quali sono i piani che richiedono necessariamente la valutazione strategica, i piani che richiedono la verifica di assoggettabilità, i piani che non richiedono la valutazione.
Qual è la differenza tra valutazione strategica e rendicontazione urbanistica?
La legge urbanistica provinciale – l.p. n. 1/2008 – ha inteso distinguere tra autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in primo luogo i piani territoriali delle comunità, che richiedono una valutazione anche in ragione della propria valenza strategica, e rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, finalizzata alla verifica delle coerenze con l’autovalutazione dei piani territoriali.
In assenza del piano territoriale della comunità in cosa consiste l’autovalutazione dei piani regolatori?
In attesa dell’approvazione dei piani territoriali della comunità l’articolo 12 del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., come modificato dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., stabilisce che le varianti ai PRG, ammesse ai sensi dell’articolo 148 della l.p. n. 1/2008, sono sottoposte a rendicontazione urbanistica con l’obiettivo di assicurare la coerenza rispetto al quadro delineato dal nuovo PUP.
La variante al PRG, relativa a limitate modifiche delle previsioni vigenti, va assoggettata a rendicontazione urbanistica?
L’articolo 3bis del regolamento provinciale, al comme 8, lett. d), stabilisce che “non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica” “le varianti – anche relative agli insediamenti storici – afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell’impatto ambientale”. Si intende con questo che non sono soggette a rendicontazione le varianti che comportano specifiche e singole modifiche al piano – nei limiti di cui sopra - , avendo con particolare riferimento singole modifiche degli abitati consolidati o degli insediamenti storicinonché le varianti per opere pubbliche.
Nel caso invece di varianti che comportano una molteplicità di modifiche del piano in vigore, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lett. a) e b), le stesse sono soggette a verifica di assoggettabilità per determinare gli eventuali effetti sull’ambiente e quindi la necessità di provvedere alla rendicontazione urbanistica. In tal caso in corrispondenza dell’appendice 1 delle Linee guida si trova uno schema di riferimento da seguire per predisporre il documento di verifica.
Chi segue la valutazione strategica del piano e predispone il rapporto ambientale?
La valutazione strategica nella disciplina provinciale si configura come autovalutazione: l’ente competente all’adozione del piano accompagna l’elaborazione del piano con la valutazione dei possibili effetti sull’ambiente nonché sull’assetto territoriale e socio-economico e redige il rapporto ambientale. L’ente competente all’adozione del piano valuta quindi, a seconda degli obiettivi del piano e delle tematiche da approfondire, se in aggiunta ai professionisti incaricati della redazione del piano stesso, vanno assicurate ulteriori specifiche professionalità per questo compito (ad esempio, nel caso di piano che interferisce con le zone della rete Natura 2000, il rapporto ambientale comprende la relazione di incidenza che va predisposta e firmata da specifici professionisti come richiesto dal regolamento provinciale in materia). Struttura di riferimento per il processo di autovalutazione del piano è la struttura ambientale dell’ente competente all‘adozione del piano stesso. Tale struttura è individuata nel Dipartimento Urbanistica e ambiente nel caso di piani o di programmi provinciali, e nelle strutture competenti in materia di ambiente dei soggetti che adottano il piano (comunità, comuni, enti parco) nel caso degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali. Con riferimento alle comunità, ai comuni e ai parchi naturali provinciali la struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del piano può coincidere con la struttura ambientale. Le strutture della Provincia, dei suoi enti strumentali e delle comunità e del Consiglio delle autonomie locali possono, su richiesta, prestare supporto tecnico ai comuni.
Chi valuta il rapporto ambientale?
La valutazione strategica nella disciplina provinciale si configura come autovalutazione: l’ente competente all’adozione del piano, e quindi non un soggetto terzo, accompagna l’elaborazione del piano con la valutazione dei possibili effetti sull’ambiente nonché sull’assetto territoriale e socio-economico e redige il rapporto ambientale. Il rapporto ambientale, in quanto parte degli atti di piano, è esaminato dagli organi competenti (CUP o CPC) nell’ottica di assicurare la coerenza complessiva del sistema pianificatorio.
Il documento di verifica o il rapporto ambientale vanno depositati agli atti per osservazioni?
I documenti della valutazione (documento di verifica nel caso di verifica di assoggettabilità o rapporto ambientale nel caso di valutazione o di rendicontazione) sono depositati agli atti secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica nell’ambito del procedimento di approvazione dei piani urbanistici. Non ci sono specifici periodi di deposito ma si fa riferimento al procedimento urbanistico vigente: il piano adottato in tutti i suoi atti – compreso quindi anche il documento di verifica o il rapporto ambientale – è depositato per osservazioni nel pubblico interesse. Come già previsto dalla l.p. n. 1/2008, le date di deposito del piano sono rese note, oltre che con la pubblicazione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione, anche mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini. Si richiama in ogni caso l’opportunità, al fine di una efficace informazione, rispondente anche agli obiettivi della direttiva sulla valutazione strategica, che tutti i documenti del piano siano consultabili sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini.
Rispetto a una variante già in corso di elaborazione e per la quale non è stata condotta la rendicontazione urbanistica come si deve procedere?
L’autovalutazione è, nei casi richiesti, un obbligo giuridico formale nonché un elemento sostanziale per supportare nel merito le scelte condotte. Nel caso di varianti già in corso di elaborazione, le stesse vanno completate, integrando il processo di piano con la verifica di assoggettabilità o con la rendicontazione urbanistica. I conseguenti documenti - documento di verifica e/o rapporto ambientale - vanno quindi adottati assieme agli atti del piano e depositati al fine della consultazione e della presentazione delle osservazioni nel pubblico interesse.
Rispetto a una variante già adottata e per la quale non è stata condotta la rendicontazione urbanistica come si deve procedere?
L’articolo 12, comma 1, del regolamento provinciale in materia di valutazione strategica stabilisce che le disposizioni in materia di valutazione e di rendicontazione dei piani non si applicano alle varianti il cui procedimento amministrativo è già in corso all’entrata in vigore del predetto regolamento.