Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio): approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 60 della l.p. n. 1 del 2008)
Approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato da ultimo con l'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 61 della l.p. n. 1 del 2008)
Modifica dei "Criteri e modalità per la concessione dei sussidi per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, di cui all'artico lo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)", approvazione del nuovo testo coordinato nonché riapertura dei termini per il completamento delle domande dei comuni presentate entro il 28 febbraio 2002
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 80 della l.p. n. 1 del 2008)
Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificata da ultimo con la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 – articoli 73 e 108 – SPAZI DI PARCHEGGIO – Individuazione dei casi di esenzione dallo standard di parcheggio, dei casi in cui la predetta esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi ed altre modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 dd. 17.02.92, come modificata da ultimo con deliberazione n. 2930 dd. 10.12.04.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 59 della l.p. n. 1 del 2008)
Articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come introdotto con l'articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, recante "Disciplina degli alloggi destinati a residenza". Individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonché determinazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 57, comma 3, della l.p. n. 1 del 2008)
Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 - articolo 18 quinquies, come inserito con l'articolo 4 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Disposizioni in materia di edilizia abitativa". Individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa ai fini della determinazione della riserva di quote di indici edificatori per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica, agevolata e convenzionata.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 56, comma 2, della l.p. n. 1 del 2008)
L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i. - Articolo 70 - Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto - IV Aggiornamento
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 64 della l.p. n. 1 del 2008)
L.P. 5.9.91, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)e s.m.i. - L.P. 7.8.2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) - art. 13 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale - Dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica - Riorganizzazione dei parametri.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 30 delle Norme di attuazione del nuovo PUP)
Art. 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, recante la disciplina degli alloggi destinati a residenza: approvazione dei criteri per l'attuazione da parte dei comuni interessati delle eccezioni al limite massimo del 50 per cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 57, comma 3, della l.p. n. 1 del 2008)
Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio: approvazione delle specificazioni tecniche per l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali nell'ambito del sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT) della Provincia Autonoma di Trento
Approvazione delle prime misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)].
Approvazione di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".
(gli allegati F, G, H ed I sono stati successivamente sostituiti con gli allegati alle deliberazioni n. 1539/2012 e n. 1632/2013)
Indicazioni metodologiche per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'Allegato III (punto 7 dell'Ambito di applicazione) delle disposizioni regolamentari di cui al d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni introdotte dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. APPROVAZIONE
Disposizioni attuative del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, e della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di agricoltura. Criteri per la realizzazione delle abitazioni e di strutture agrituristiche nelle aree agricole nonché per l'utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria.
Applicazione dell'obbligo di certificazione energetica di cui al comma 3 dell'art. 13 delle "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1", emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg..
Direttive e modalità di determinazione del contributo di concessione nel caso di interventi su edifici esistenti che prevedono un aumento delle unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)
Individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione relative ad attrezzature e infrastrutture connesse allo svolgimento degli sport invernali, nonché di altre infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili (art. 35, commi 2 e 3 dell'allegato B della L.p. 27 maggio 2008, n. 5).
Ulteriori disposizioni urgenti di attuazione della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4.
(modifica delle precedenti deliberazioni n. 1531 del 25 giugno 2010 e n. 2023 del 3 settembre 2010)
Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", nonché al decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg, recante "Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari interventi nelle aree agricole e di apiari".
(abrogazione dell'articolo 6 dell'allegato 3 alla deliberazione n. 2023/2010, concernente "spazi di parcheggio")
Aree produttive del settore secondario di livello provinciale, di cui all'articolo 33 dell'allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5. Attività di deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni ammesse nelle predette aree. Indirizzi applicativi.
Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo e per l'utilizzo dei residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre, nonché dei residui derivanti dalle relative attività di lavorazione, ivi compresi i limi.
(A decorrere dal 6 ottobre 2012 - data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" - questo provvedimento non é più applicabile)
Modificazioni all'Allegato 3 e all'Allegato 7 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e successive modificazioni, nonché modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 914 del 6 maggio 2011, in materia, rispettivamente, di spazi di parcheggio per impianti di risalita, di funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili e conseguenti competenze della commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
(modifica della precedente deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010)
Modificazioni alla deliberazione n. 3110 di data 22 dicembre 2009 avente ad oggetto "Approvazione di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)": sostituzione degli allegati H ed I.
(sostituzione degli allegati H ed I della deliberazione n. 3110/2009)
Individuazione dei casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti per il rilascio della concessione edilizia si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro rilascio, non è stato comunicato all'interessato o al comune il provvedimento, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, lettera a bis), della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010.
(modifica dell'allegato 1 alla precedente deliberazione n. 2019 del 3 settembre 2010)
Criteri per l'applicazione dell'esonero totale dall'obbligo di corresponsione del contributo di concessione, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2010 (Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica ambientale degli edifici esistenti).
Modificazioni in materia di spazi di parcheggio alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, recante disposizioni di attuazione della legge urbanistica provinciale."
(modifica dell'allegato 3 alla precedente deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010)
Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 (Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 - Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) - articolo 15: Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 di proroga dei termini per la presentazione delle domande.
(proroga del termine fissato con la deliberazione n. 1531 del 25 giugno 2010)
Modificazioni in materia di distanze alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, recante disposizioni di attuazione della legge urbanistica provinciale.
(modifica dell'allegato 2 alla precedente deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010)
Modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 395 del 26 febbraio 2010 in materia di criteri per la realizzazione delle abitazioni in aree agricole.
(modifica dell'allegato unico alla precedente deliberazione n. 395 del 26 febbraio 2010)
Approvazione del modello di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 105 e dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificati dalla legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e dalla legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4 ed adeguamento normativo degli altri modelli di domanda e della relativa documentazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 1 luglio 2011.
Modificazioni alle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 in materia di premi volumetrici, di procedure per il rilascio della concessione edilizia, di definizioni dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni e di standard di parcheggio, di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010, n. 2019 e 2023 del 3 settembre 2010 e successive modificazioni.
(modifica di vari provvedimenti attuativi)
Legge provinciale 4 marzo 2010, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): Articolo 115 (Contributo di concessione) - Disposizioni di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributo di concessione del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate.
Approvazione dei nuovi modelli di attestato di prestazione energetica mediante sostituzione dei relativi allegati F e G di cui alla deliberazione n. 3110 di data 22 dicembre 2009.
(sostituzione degli allegati F e G alla deliberazione n. 3110 del 22 dicembre 2009)
Modificazioni alle deliberazioni n. 1553 e 1554 del 26 luglio 2013 in materia di disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale.
(modifica di due precedenti provvedimenti)
Ulteriori modificazioni urgenti alle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale in materia di definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, di distanze, di spazi di parcheggio e di fasce di rispetto stradali.
(modifica di vari provvedimenti attuativi)