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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Individuazione dei Comuni soggetti alla disciplina delle Case per vacanze

(art. 57, comma 3, della L.P. 1/2008)

Ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 8-61/2017, i provvedimenti attuativi non espressamente abrogati dal regolamento continuano a trovare applicazione anche dopo la sua entrata in vigore (7 giugno 2017) in quanto compatibili con la L.P. 15/2015 e il regolamento medesimo. Restanopertanto applicabili anche le deliberazioni della Giunta provinciale pubblicate in questa pagina.


Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, della L.P. 15/2015, i provvedimenti attuativi della L.P. 1/2008 erano applicabili fino alla data stabilita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale previsto dall'articolo 74 della L.P. 15/2015.

Ai sensi del punto 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, le deliberazioni n. 2336 del 26 ottobre 2007 e n. 3015 del 30 dicembre 2005 - adottate ai sensi dell'articolo 18 sexies della L.P. 22/1991 - restavano applicabili quale provvedimenti di attuazione del corrispondente articolo 57, comma 3, della L.P. 1/2008.

 

 

Provvedimenti:

  • DELIBERA della Giunta provinciale n. 2336 di data 26 ottobre 2007
    "Art. 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, recante la disciplina degli alloggi destinati a residenza: approvazione dei criteri per l'attuazione da parte dei comuni interessati delle eccezioni al limite massimo del 50 per cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze."
    | allegato| CRITERI per la definizione delle eccezioni da applicare al limite massimo del 50 per cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi dell’art. 18 sexies, comma 3, della L.P. 5 settembre 1991, n. 22


  • DELIBERA della Giunta provinciale n. 3015 di data 30 dicembre 2005
    "Articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come introdotto con l'articolo 5 della legge provinciale11 novembre 2005, n. 16, recante 'Disciplina degli alloggi destinati a residenza'. Individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonchédeterminazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria."

    | allegato 1 : Criteri elenco comuni | relazione esplicativa concernente i criteri utilizzati per l’individuazione dei Comuni di cui all’articolo 18 sexies della L.P. n. 22 del 1991, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo

    | allegato 2 : Tabelle | tabella 1 (Elenco art. 18 sexies L.P. n 16/2005), tabella 2 (Elenco specifiche aree di territorio comunale) e tabella 3 (Elenco comuni sottoposti a monitoraggio immediato)

    (L'Allegato 2 e' stato aggiornato con i Comuni inseriti nella Tabella 1 con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2814 del 22 dicembre 2006, n. 1711 del 23 luglio 2010 e n. 1591 del 22 luglio 2011)


 

 

Circolari:

  • Circolare dell'Assessore all'Urbanistica ambiente e lavori pubblici prot.n. 9436 di data 30 settembre 2008
    "Legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009).-Modifiche alla legge urbanistica n. 1 del 2008 "
    versione PDF 10 Kb   versione DOC 57 Kb | allegato |Fac-simile di richiesta di annotazione e cancellazione del vincolo di residenza ordinaria, da presentare agli Uffici Tavolari


  • Circolare dell'Assessore all'Urbanistica e ambiente prot.n. 1537 di data 16 aprile 2007
    "Articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n.22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come introdotto con l’articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n.16. Annotazione nel libro fondiario della destinazione a residenza ordinaria di nuovi alloggi"
    | allegato | Fac-simile di richiesta di annotazione da parte del Comune    **** MODULO SOSTITUITO ****


  • Circolare dell'Assessore all'Urbanistica e ambiente prot.n. 2503 di data 8 maggio 2006
    "Legge provinciale 11 novembre 2005, n.16 concernente 'Modificazioni della LP 5 settembre 1991, n.22 (Ordinamento Urbanistico e Tutela del Territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze ed altre disposizioni in materia di urbanistica' Ulteriori indicazioni applicative."
    | allegato | schema tecnico: "Casi di trasformazione di edifici residenziali in alloggi per il tempo libero e vacanze"


  • Circolare dell'Assessore all'Urbanistica e ambiente prot.n. 136 di data 10 gennaio 2006
    "Approvazione delle deliberazioni della Giunta provinciale attuative degli articoli 18 quinquies e 18 sexies della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernenti l’individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa e dei comuni soggetti alla disciplina degli alloggi destinati a residenza."

 

 

(pagina aggiornata il 19 novembre 2012)

 
 
 
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