Articolo 78, comma 2, lettera h) (attività edilizia libera) della L.P. 15/2015: "2. Sono liberi i seguenti interventi: h) gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;"
articolo 64, comma 4, lettera d) (Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica) della L.P. 15/2015: "4. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle aree di tutela ambientale, i seguenti interventi: d) ... gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera h) ...., quando sono realizzati in difformità rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione;"
articolo 27, comma 5 bis (Appostamenti fissi e temporanei) della L.P. 24/1991: "5 bis. L'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del servizio faunistico di concerto con il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. La denuncia tiene luogo degli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, con l'esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno."
(allegato alla deliberazione della G.P. n. 1472 di data 10 agosto 2018)
Provvedimenti:
DELIBERA della Giunta provinciale n. 1472 di data 10 agosto 2018 "Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 27, comma 5 bis. Revisione dei criteri generali per l'allestimento degli appostamenti fissi di caccia." | Allegato parte integrante | Nuovi criteri generali